Data: 10/02/2016 07:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Dal fronte Equitalia arriva un'importante apertura nei confronti dei contribuenti il cui veicolo sia stato sottoposto a fermo amministrativo: l'accesso al pagamento rateale del debito pu� ora permettere di continuare in ogni caso a circolare con il mezzo. A prescindere dalla data di richiesta della rateizzazione.

Quella che sino a qualche giorno fa era solo una possibilit� al vaglio dell'agente della riscossione, oggi � divenuta realt�.

L'innovazione, sostanzialmente, sta nella possibilit� per tutti i contribuenti, grazie a un accordo tra Equitalia e P.R.A., di circolare con il proprio mezzo, neutralizzando gli effetti del fermo, una volta che sia stata loro concessa la rateizzazione e sia stata pagata la prima rata.

Ci� indipendentemente dal fatto che la rateizzazione sia stata richiesta in un momento antecedente o successivo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2015.

Con tale provvedimento, attuativo della delega fiscale sulla riscossione, si ricorda, � stato modificato l'art. 19 (comma 1-quater) del d.p.r. n. 602/1973, che nella sua versione attuale recita: "ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione pu� iscrivere l'ipoteca [...] o il fermo [...], solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gi� iscritti alla data di concessione della rateazione".

Con la suddetta modifica, sono stati estesi notevolmente i casi in cui le misure cautelari gi� applicate non possono essere rimosse automaticamente con l'ammissione al piano di rateazione. La vecchia versione dell'articolo, infatti, prevedeva l'esclusione dalla disciplina solo delle ipoteche gi� iscritte alla data di concessione della rateazione e non anche dei fermi, come nella formulazione attuale.

Il che, in altre parole, comporta l'impossibilit� di cancellare il fermo iscritto prima della concessione della dilazione dovendo attendere l'estinzione totale del debito con Equitalia prima di poter tornare a circolare.

Da qui sono scaturite innumerevoli polemiche, cui � seguita l'apertura manifestata dall'agente della riscossione, al fine di rendere pi� eque le procedure mitigando gli effetti negativi per i contribuenti.

D'ora in poi, insomma (grazie alla linea espressa dallo stesso A.D. di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini), tutti i contribuenti potranno recarsi al P.R.A. per chiedere la sospensione del fermo e ottenerla mostrando un'apposita dichiarazione di rateizzazione rilasciata dall'agente della riscossione, indipendentemente dalla data in cui tale rateizzazione sia stata richiesta, potendo nuovamente circolare con il mezzo.

Il prossimo step, diretto a una semplificazione della procedura, dovrebbe essere quello di evitare anche la dichiarazione di Equitalia e di permettere, con accesso diretto telematico al P.R.A., la sospensione e la cancellazione immediata del fermo.

Non dimentichiamo, in ogni caso, che la sospensione del fermo con possibilit� di circolare � cosa ben diversa dalla cancellazione della misura, per la quale � sempre necessario il pagamento di tutto quanto dovuto.


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