Data: 11/02/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il padre deve condividere con la ex le spese per il servizio di babysitting che si � reso necessario per badare ai piccoli a seguito della separazione della coppia: e non c'� alcuna esenzione da tale obbligo in caso di riduzione dell'orario di lavoro del coniuge affidatario (da tempo pieno a part time) anche se, presumibilmente, ci� gli consentirebbe di avere pi� tempo per prendersi cura dei bambini.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, prima sezione civile, con la sentenza n. 18916/2015 avente ad oggetto la separazione giudiziale di una coppia, di fatto gi� separata.
Nel caso di specie da un lato sono state accolte le richieste della madre in relazione al pagamento di spese ordinarie e straordinarie destinate al mantenimento dei due figli, dall'altro il Tribunale ha ritenuto infondate le opposizioni dell'ex marito che non voleva corrispondere le spese destinate ad una baby sitter perch� la madre avrebbe avuto il tempo necessario per accudire i bambini dopo la riduzione del suo orario di lavoro.
Secondo il giudici capitolini, l'orario di lavoro ridotto della donna non appare sufficiente a esentare il marito dal suo contributo economico. L'esigenza di affidare i bambini a terzi � nata infatti proprio dalla separazione della coppia. Oltretutto scrivono i giudici del Tribunale non � possibile escludere, una volta per tutte, che la necessit� di affidamento a terzi "sorga nuovamente in futuro in ragione di un mutato orario lavorativo della madre o in presenza di altre particolari situazioni".

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