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Data: 11/02/2016 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli � Come gi� anticipato (leggi: "Fermo amministrativo: via le ganasce se paghi la prima rata"), oggi il contribuente potr� continuare a circolare con il proprio veicolo anche se questo � sottoposto a fermo amministrativo. La possibilit�, pi� nel dettaglio, � subordinata all'ammissione al piano di dilazione dei debiti nei confronti dell'agente di riscossione. � la circolare numero 105/2016 di Equitalia, in particolare, a rimuovere la disparit� di trattamento che, a seguito della modifica all'articolo 19, comma 1-quater, del d.p.r. n. 602/1973 ad opera del d.lgs. n. 159/2015, si sarebbe potuta creare tra chi chiede la rateizzazione prima di essere sottoposto a misura cautelare e chi invece la chiede dopo. Da luned� prossimo, quindi, il pagamento a rate del debito permetter� a tutti i contribuenti di circolare con il veicolo sottoposto a fermo. Fermo che, si ricorda, non sar� cancellato ma solo sospeso. Per ottenere la sospensione, pi� nel dettaglio, occorrer� presentare a Equitalia un'apposita istanza con la quale richiedere il necessario consenso dell'agente della riscossione. Agente che lo conceder� dopo aver verificato che la dilazione di pagamento sia stata concessa effettivamente e in data successiva al 22 ottobre 2015, che essa ricomprenda tutte le cartelle che hanno causato l'iscrizione del fermo e che la prima rata sia stata effettivamente pagata. L'eventuale diniego va motivato. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, dovr� recarsi presso gli uffici del P.R.A. per richiedere l'annotazione della sospensione del fermo. |
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