Data: 18/02/2016 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Nel procedimento penale, così come in quello civile, il ruolo dei testimoni risulta spesso fondamentale per dimostrare i fatti necessari per una giusta ed equa decisione.

Nel processo penale, tuttavia, gli accorgimenti indispensabili per potersi avvalere delle deposizioni testimoniali, per la particolare natura degli interessi in gioco, sono più stringenti.

Vediamo, quindi, quali norme governano l'intimazione dei testi.

La lista testi

La fondamentale peculiarità del processo penale, in materia di prova testimoniale, va rinvenuta nell'articolo 468 del codice di rito, il quale stabilisce che le parti che intendano chiedere l'esame di testimoni devono necessariamente, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria la lista con l'indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Il presidente del tribunale o della corte d'assise, quando ne è fatta richiesta, autorizza quindi la citazione dei testi con decreto, escludendo, tuttavia, sia le testimonianze vietate dalla legge che quelle che risultino manifestamente sovrabbondanti.

La citazione può avvenire sia per la data fissata per il dibattimento che per date successive.

L'articolo 468 c.p.p. precisa poi che i testimoni indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

La notifica

La notifica dell'atto di intimazione testimoniale può essere fatta direttamente dall'avvocato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'articolo 152 del codice di procedura penale, infatti, nel disciplinare le notificazioni richieste dalle parti, ammette che le stesse, salvo che la legge disponga diversamente, possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto da notificare, effettuato dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contenuto della citazione

Nel redigere l'atto di citazione testimoniale, il difensore deve attenersi alle specifiche indicazioni dell'articolo 142 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale.

Tale norma, più nel dettaglio, precisa che l'atto di citazione deve contenere innanzitutto l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato, nonché del decreto che ha autorizzato la citazione, e le generalità e il domicilio della persona da citare.

È necessario poi precisare quali siano il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi.

Inoltre, al testimone vanno indicati gli obblighi e le facoltà previsti dagli articoli 198 e 210 del codice di rito.

L'atto di citazione testimoniale, infine, deve contenere l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione che non sia dovuta a legittimo impedimento, il testimone, a norma dell'articolo 133 del codice di procedura penale, potrà essere accompagnato a mezzo della polizia giudiziaria e condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, di importo compreso tra 51 e 516 euro, nonché alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Obblighi del testimone

Come detto, nell'atto di citazione dei testimoni è necessario indicare gli obblighi e le facoltà previsti dagli articoli 198 e 210 del codice di procedura penale.

L'articolo 198, in particolare, stabilisce quali siano gli obblighi del testimone.

In base a tale norma, più nel dettaglio, il testimone è obbligato a presentarsi al giudice e ad attenersi alle prescrizioni che questo dà per le esigenze processuali.

Il testimone, inoltre, ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte.

L'articolo 198 precisa, in ogni caso, che il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Teste imputato in un procedimento connesso

L'altra norma cui fa riferimento l'articolo 142 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale è quella di cui all'articolo 210 del codice.

Si tratta, in sostanza, dei casi in cui il teste sia imputato in un procedimento penale connesso.

In simili ipotesi si stabilisce che i testimoni hanno comunque l'obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorre, può anche disporne l'accompagnamento coattivo.

Tuttavia, essi sono assistiti da un avvocato che ha diritto di partecipare all'esame. Se manca il difensore di fiducia viene designato un difensore d'ufficio. Il giudice prima cha abbia inizio l'esame avvisa tali testimoni che hanno la facoltà di non rispondere, fatte salve le domande con le quali gli stessi sono invitati a declinare le proprie generalità.

Insomma: nel caso in cui il teste che si intende intimare sia imputato in un procedimento connesso, nell'atto di citazione vanno indicati anche tali ulteriori obblighi e facoltà.

Tutte tali previsioni si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. A tali persone, tuttavia, va dato un ulteriore avvertimento: quello che se renderanno dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumeranno, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

Fac simile

Atto di citazione testimone

Artt. 468 e 152 c.p.p. – Art. 142 disp. att. c.p.p.

Il sottoscritto Avv. ______________________ del Foro di ___________________, con Studio in __________ via __________ n. ___, difensore di fiducia/d'ufficio del Sig. _________________________ nel procedimento penale n. _______ R.G.N.R. e n. ________________ R.G.Gip, pendente dinanzi al Tribunale di _________________________ sezione _____________, Giudice _______________ prossima udienza _________________________

CITA

Il sig. ____________________________ , nato a _________ il ________ e residente in ____________________ alla via _________________ n. __ a comparire in qualità di testimone nel procedimento sovra indicato, come disposto con decreto n. _______ del Giudice Dott. __________, all'udienza che si terrà il giorno _________, ore _______, aula _______, presso il Tribunale di ___________________, via _____________________, n. __, Sezione _____________, dinanzi al Giudice Dott. ________.

A tal fine si ricorda che il testimone, ai sensi dell'articolo 198 c.p.p. è tenuto a presentarsi dinanzi al giudice, ad attenersi alle prescrizioni che questo dà per esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte. Il testimone, inoltre, non può essere obbligato a deporre su fatti che potrebbero far emergere una sua responsabilità penale.

Ai sensi dell'arti. 142 disp. att. c.p.p. si avverte inoltre il testimone che, in caso di sua mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, egli potrà essere accompagnato a mezzo della polizia giudiziale ai sensi dell'articolo 133 c.p.p. e condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende compresa tra euro 51 e euro 516, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

In caso di legittimo impedimento, dovrà essere inviata una motivata giustificazione, corredata della fotocopia dell'atto, al seguente ufficio mediante fax o p.e.c.:

Cancelleria __________ fax : _________ pec ____________.

Luogo, data ________________

Avv. ___________________


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