Data: 14/02/2016 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La recente opera di depenalizzazione sbarca in Cassazione e lo fa con la sentenza numero 5749/2016, depositata l'undici febbraio scorso (qui sotto allegata).

Nel caso di specie il ricorrente si era rivolto ai giudici di legittimit� per poter beneficiare degli effetti dell'entrata in vigore il 6 febbraio del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 e della conseguente depenalizzazione della guida senza patente. Egli chiedeva, insomma, che fosse accertato il venir meno del requisito della doppia punibilit� della violazione sulla base della quale l'autorit� giudiziaria rumena aveva emesso il mandato di arresto europeo nei suoi confronti, accolto dalla Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata.

I giudici della Cassazione hanno ritenuto fondate le argomentazioni alla base del ricorso dinanzi ad essi proposto, precisando che, secondo la prevalente interpretazione resa dalla giurisprudenza in materia di mandato di arresto europeo, affinch� possa ritenersi integrato il requisito della doppia punibilit� � sufficiente che il fatto per il quale la consegna � richiesta sia contemplato come reato al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione mentre non � necessaria la rilevanza penale alla data della sua commissione.

Tale principio, per la Corte, implica pi� correttamente che oltre al momento della richiesta debba guardarsi anche a quello della decisione.

Del resto, se il soggetto del quale si richiede l'arresto riuscisse a dimostrare la stabile residenza in Italia e la consegna dovesse, cos�, essere rifiutata (con conseguente esecuzione della condanna nel nostro paese), dando rilevanza al momento della richiesta ma non a quello della decisione si arriverebbe al paradosso di doversi disporre una cosa impossibile in ragione dell'avvenuta depenalizzazione: l'esecuzione della condanna in Italia.

� certo un ragionamento che pu� sembrare contorto, ma che, in realt�, � assolutamente lineare: dato che la guida senza patente in Italia non � pi� reato, non vi � doppia punibilit�. Il ricorrente non va consegnato ma liberato.


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