Data: 14/02/2016 08:15:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Lavoro festivo soltanto e sempre volontario. È questo il succo del disegno di legge presentato in Senato (dal Pd) e in attesa di assegnazione alla commissione lavoro che si muove sulla scia dei principi affermati recentemente in materia dalla Corte di Cassazione. Scopo dichiarato del provvedimento, secondo quanto affermato dai relatori, è quello di "rendere chiari i diritti dei lavoratori in materia" sulla rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, attraverso un intervento normativo senza che spetti sempre ai giudici doverlo ribadire con sentenza.

I principi affermati dalla Suprema Corte

Come si legge nella stessa relazione al ddl, la Cassazione, con la sentenza n. 16592/2015, "ha chiarito meglio, anche rispetto alla precedente giurisprudenza, l'impossibilità del datore di lavoro di obbligare il lavoratore alla prestazione senza il consenso dello stesso".

A risultare illecita, in base ai principi del Palazzaccio, è inoltre ogni eventuale sanzione disciplinare irrogata al dipendente che si rifiuta di lavorare nel giorno festivo.

In più, in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di diritti già acquisiti dal singolo lavoratore (come quello di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), trattandosi di diritti indisponibili per le organizzazioni sindacali.

L'unico limite, in sostanza, che può incontrare la libertà del lavoratore nell'opzione tra il godimento della festività e la prestazione lavorativa, secondo quanto stabilito dagli Ermellini, è quello dei casi in cui prevalgono i diritti generali garantiti costituzionalmente, come ad esempio in materia sanitaria e di ordine pubblico (leggi: "Il lavoro festivo non può essere imposto. Parola di Cassazione").


Cosa prevede il ddl

Sulla scia di quanto affermato dalla Suprema Corte, il ddl prevede la nullità della disposizione "anche se non eccepita, con la quale il datore di lavoro stabilisce l'obbligo per il lavoratore di rendere prestazione lavorativa nei giorni festivi".

Viene stabilito inoltre che il lavoro nei festivi "è consentito solo quando, per comprovate esigenze di organizzazione aziendale, sia previsto un espresso accordo tra datore di lavoro e lavoratore".

Laddove il datore di lavoro, inoltre, imponga comunque la prestazione senza il preventivo ed espresso accordo raggiunto con il lavoratore viene prevista una "sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 300 per ciascun lavoratore cui sia imposta la prestazione lavorativa".

Ma non solo. Ove, il datore di lavoro minacci "il lavoratore di licenziamento o di altra conseguenza negativa nella prosecuzione del rapporto di lavoro al solo scopo di ottenerne la prestazione lavorativa nei giorni festivi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.000". Sanzione che viene incrementata del 30% se il lavoratore è minorenne.


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