Data: 18/02/2016 15:00:00 - Autore: Annalisa Sassaro

di Annalisa Sassaro - Con la sentenza n. 12489 del 17/06/2015, la Suprema Corte afferma come la sopravvenuta inabilità totale del prestatore di lavoro alle mansioni precedentemente svolte non sia causa sufficiente, autonomamente considerata, per ricorrere al licenziamento

Il fatto che ha dato luogo alla pronuncia è stato il caso di un'ausiliaria socio-sanitaria licenziata dalla Casa di Cura datrice di lavoro per sopravvenuta totale inabilità alle mansioni alle quali era adibita. Nel 2005 il Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Casa di Cura ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, così come stabilito dall'articolo 18 Stat. Lav., nonché la condanna al risarcimento dei danni.

Per contro, la società ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale ha rigettato il gravame interposto contro la pronuncia emessa in prima istanza.

La Casa di Cura è ricorsa alla S.C. per la cassazione della sentenza di secondo grado.

La società ricorrente ritiene che il licenziamento è stato correttamente intimato sulla base di un giudizio reso da un organismo pubblico, ovvero dalla Commissione medica ospedaliera, che al tempo aveva giudicato la donna totalmente e permanentemente inabile alle prestazioni lavorative alle quali era adibita precedentemente. La Casa di Cura sostiene quindi come la sopravvenuta incapacità totale della dipendente fosse causa ostativa alla positiva prosecuzione del rapporto lavorativo giustificando il recesso senza la necessità di provvedere ad accertamenti circa la possibilità di assegnare alla dipendente altre mansioni equivalenti, o in via residuale, inferiori.

La S.C. considera infondato il motivo addotto dalla parte ricorrente.

In primis, la Corte afferma come il giudizio d'inidoneità della Commissione ospedaliera, formulato sulla base di quanto disposto all'art. 5 Stat. Lav. , non sia vincolante né per il datore né per il giudice, il quale può provvedere discrezionalmente ad un ulteriore controllo avvalendosi, se ritenuto necessario, dell'ausilio di un consulente tecnico. 

Di conseguenza, in caso di contrasto tra l'accertamento sanitario e la consulenza prevista durante il processo, il giudice del merito è tenuto a confrontare le diverse risultanze allo scopo di stabilire quale sia maggiormente attendibile e convincente.

In subordine, il giudizio di totale inabilità alle mansioni precedentemente svolte non integra né un caso di impossibilità sopravvenuta tale da risolvere il contratto, né tanto meno risulta essere condizione sufficiente per il licenziamento in quanto in capo al datore di lavoro grava l'onere di dimostrare l'inesistenza di altre mansioni (equivalenti o, in extremis, deteriori) compatibili con la situazione di salute del lavoratore a condizione che quest'ultimo non abbia già manifestato, ab origine, il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione (nel caso esaminato, questa ipotesi non sussiste) e che l'attribuzione non comporti un'alterazione dell'organizzazione produttiva.

Si profila dunque l'onere di ricollocazione del lavoratore, individuando nel licenziamento un'extrema ratio.

Alla luce di quanto detto, la Corte ha respinto il ricorso presentato dalla Casa di cura S.p.A. 



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