Data: 18/02/2016 22:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Rito sommario obbligatorio davanti al giudice unico, anche in appello. Istituzione del tribunale della famiglia e soppressione di quello dei minori. Premi agli uffici giudiziari che riescono a smaltire le cause arretrate pi� vecchie ed estensione della negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro, con conseguente cancellazione del rito Fornero. Questi i punti chiave del disegno di legge delega di riforma del processo civile che ha ricevuto in questi giorni il via libera della Commissione Giustizia alla Camera e che si appresta ad arrivare in aula a grandi balzi (dopo il necessario parere delle altre commissioni interessate tra cui quella bilancio) per l'esame parlamentare.

Il testo, uscito profondamente modificato e "arricchito" rispetto all'impianto originario, come affermato dalla stessa presidente della commissione, Donatella Ferranti del Pd, mira ad avere un sistema processuale pi� efficiente senza comprimere il principio del contraddittorio.

Ecco tutte le novit� punto per punto:

Spazio al rito sommario in primo grado

Innanzi al giudice unico, sar� obbligatorio il procedimento in forma semplificata. Il nuovo rito ribattezzato "rito semplificato di cognizione di primo grado" segue le regole dell�attuale procedimento sommario e dovr� applicarsi obbligatoriamente a tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (con esclusione delle controversie in materia di lavoro). Nel rispetto del principio del contraddittorio, al giudice sar� affidata la facolt� di: "fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonch� per l�indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali".

Verr� escluso il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario, il quale rester� riservato soltanto alle controversie giudicate dal tribunale, in composizione collegiale.

Giudice unico in appello

In appello, il ddl di riforma prevede che le materie, caratterizzate da ridotta complessit� giuridica e limitata rilevanza economico-sociale della causa, siano affidate alla competenza del giudice unico.

Il filtro in appello dovr� riguardare altres� i casi in cui il giudizio di secondo grado � proposto avverso un provvedimento che definisce un procedimento sommario di cognizione.

Quanto alle materie a trattazione del collegio, queste saranno affidate al consigliere relatore.

La conciliazione del giudice

Il testo punta poi alla valorizzazione dell�istituto della proposta di conciliazione del giudice (ex artt. 185 e 185-bis c.p.c.), prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta (transattiva o conciliativa) senza giustificato motivo, costituiscono un comportamento valutabile dal magistrato ai fini della decisione del giudizio e della responsabilit� aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.  

Il nuovo tribunale della famiglia

Nel ddl si punta ad ampliare le competenze dei tribunali delle imprese e ad istituire sezioni specializzate in materia di persona, famiglia e minori presso i tribunali ordinari e le corti d�appello. Ci� comporter� la soppressione dell�attuale tribunale per i minori (con relativa riassegnazione di diritto anche dei giudici e del personale) e l�istituzione del tribunale della famiglia.

In particolare, il trasferimento comporter� un riordino delle competenze, oggi frammentate tra le diverse autorit�, nel segno della valorizzazione attraverso una maggiore specializzazione nelle specifiche materie.

Ad esempio, verranno attribuiti in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali: i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacit� della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonch� i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio; nonch� quelli devoluti al tribunale per i minorenni dall�art. 38 delle disp. att. del codice civile e dall�art. 32 del r.d.l. n. 1404/1934, fatta eccezione per quelli (ex artt. 330, 332 e 333 c.c.) che saranno attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali (ecc.).

Viene prevista inoltre una disciplina omogenea del rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate "secondo criteri di tendenziale uniformit�, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare.

Stretta sulle liti temerarie

Il ddl introduce un�ulteriore stretta sulle liti temerarie prevedendo strumenti pi� severi per sanzionare la parte che trascina in giudizio l�altra senza una valida ragione.

Al di fuori della responsabilit� aggravata di cui al codice di rito, la delega prevede infatti che la parte soccombente che ha agito (o resistito) in giudizio con malafede possa essere condannata a pagare una somma (in favore della controparte) quantificata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate.

Oltre alla condanna alle spese vera e propria, viene inoltre prevista la condanna, quando il giudice pronuncia sulle spese, d�ufficio al pagamento di una multa, da versare alla cassa delle ammende, in misura compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per l�introduzione del giudizio.

Incentivi ai tribunali pi� operosi

Per accelerare lo smaltimento dell�arretrato civile pi� risalente negli anni, vengono stabiliti dal ddl degli incentivi per gli uffici giudiziari pi� operosi che saranno cos� ripartiti: 40% agli uffici che riescono a smaltire i procedimenti ultradecennali (calcolati alla data del 31 dicembre dell�anno precedente); 35% agli uffici dove i  procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultrabiennali per il grado d�appello si attestano in misura inferiore al 20% (sempre con riferimento a quelli pendenti al 31 dicembre dell�anno precedente); 25%, infine, agli uffici che riescono a ridurre le pendenze del 10% nell�anno solare in corso.

Dai calcoli vengono esclusi, tuttavia, gli affari sulle tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno le cui parti interessate sono ancora viventi.

Aste pi� veloci e telematiche

Il ddl interviene anche in materia di esecuzioni, stabilendo che le vendite all�asta dei beni immobili siano obbligatoriamente effettuate con modalit� telematica (salvo che ci� risulti pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura).

Viene previsto, altres�, che dopo lo svolgimento di tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, "il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalit� informatiche la possibilit� ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Tra le altre novit� del testo, viene proposta l�inclusione tra i beni mobili impignorabili dei beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, con impignorabilit� rilevabile d�ufficio.

Diverse le novit� anche in materia di pignoramenti dei veicoli ex art. 521-bis c.p.c. con la previsione dell�iscrizione degli estremi del mezzo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, ivi compresa l�individuazione dei soggetti che devono richiedere l�iscrizione, la prescrizione delle modalit� e dei tempi per la richiesta, nonch� l�obbligo di consegna del veicolo da parte delle forze dell�ordine (immediatamente dopo il controllo) all�istituto vendite giudiziarie pi� vicino al luogo in cui il bene pignorato � stato rinvenuto o a un soggetto delegato dall�istituto.

Addio al rito Fornero del lavoro

La riforma sancisce l�addio al rito Fornero in materia di lavoro e introduce la possibilit� di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 anche per le controversie lavorative (ex art. 409 c.p.c.), prevedendo lo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione debba essere curata da avvocati specialisti.

Testo unico per il PCT

Il ddl prevede l�emanazione di un testo unico in materia di processo civile telematico, che comprenda in un unico contesto tutte le disposizioni legislative e regolamentari, oltre ad un adeguamento delle nuove norme processuali all�introduzione del processo civile telematico, anche mediante l�inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione.

Viene disposto inoltre: l'adeguamento delle modalit� di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identit� digitale; l'individuazione delle modalit� di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti; la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalit� e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilit� di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalit� del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti; la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che ne consenta un�agevole fruizione indipendentemente dalle dimensioni dell�apparato di visualizzazione, da parte dei soggetti diversamente abili, che permetta la creazione di collegamenti ipertestuali e l�inserimento di immagini, video e suoni.

Altra novit� � l�introduzione del divieto di sanzioni processuali sulla validit� degli atti in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, nonch� la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformit� delle specifiche tecniche, ledono l'integrit� del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche.

Infine, viene sancita l�introduzione, in via generale, del principio di sinteticit� degli atti di parte e del giudice prevedendo conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza.


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