|
Data: 17/02/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nessun risarcimento per il pedone che percorreva la strada nello stesso senso dell'autovettura che lo ha urtato. Lo ha disposto una sentenza del giudice di Pace di Pisa (magistrato onorario Dario Bongiorno) che ha negato al ricorrente, ferito a seguito di un sinistro, il risarcimento tramite il fondo di garanzia per le vittime della strada. Il ricorrente stava percorrendo a piedi una strada extraurbana, di notte, quando una macchina gli ha urtato il braccio con lo specchietto, ferendolo, per poi dileguarsi. Nonostante la denuncia ai carabinieri, la domanda di risarcimento del pedone è bocciata. Infatti, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver camminato lungo la strada extraurbana, nel buio, ma soprattutto nello stesso senso di marcia dei veicoli che percorrevano a loro volta la carreggiata, i quali sopraggiungevano alle sue spalle. Questo dimostra che la colpa del sinistro non può essere ascritta al pirata della strada: infatti, il comportamento del pedone viola palesemente l'art. 190 CdS a norma del quale "fuori dai centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione". Non serve all'infortunato dedurre che sia stato, invece, il veicolo rimasto non identificato a comportarsi imprudentemente, non tenendo una distanza di sicurezza sufficiente al margine della carreggiata: infatti, il giudice rammenta che l'art. 143 CdS impone ai veicoli di tenere la destra circolando in prossimità del margine della carreggiata. Vittoria per la compagnia assicurativa designata dal fondo vittime, che tuttavia dovrà pagare il 50% delle spese processuali: la compensazione è dovuta alla sua parziale soccombenza sulle questioni preliminari.
|
|