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Data: 18/02/2016 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Dopo il via libera della Corte dei Conti, giunge in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale del 16 febbraio 2016, n. 38) il decreto 22 dicembre 2015, n. 226 riguardante il prestito vitalizio ipotecario così come modificato dalla legge n. 44/2015. Tale contratto ha per oggetto la concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni, il cui rimborso in unica soluzione sarà fatto dopo la morte di chi ha ricevuto il finanziamento. Ma neppure gli eredi sono tenuti alla restituzione del prestito perché sono liberi di decidere se procedere al rimborso oppure lasciare che la casa sia venduta e il prestito sia rimborsato con il ricavo della vendita (fermo restando il loro diritto a farsi restituire dall'istituto l'eventuale maggiore ricavo). La banca potrà chiedere la restituzione prima della morte solo se sono stati compiuti atti che riducano significativamente il valore del bene ipotecato, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi, oppure se la proprietà del bene (o altro diritto reale o di godimento) è stato trasferito a terzi. Questo strumento (per approfondimenti: Operativo il prestito vitalizio ipotecario: la casa diventa un "bancomat"), ora accessibile già a 60 anni (non più 65 come previsto in precedenza), consente dunque ai proprietari dell'immobile di ottenere liquidità senza l'obbligo di estinguere il prestito fino alla propria morte. Il decreto pubblicato il 16 febbraio stabilisce "Regole per l'offerta al pubblico dei prestiti vitalizi ipotecari, trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta". Al contratto di finanziamento (secondo la scelta effettuata dal soggetto finanziato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-bis, della legge) saranno allegati due prospetti esemplificativi di "Simulazione del piano di ammortamento": questi illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, e l'altro simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se ha un valore inferiore a questa ipotesi, all'eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l'età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni, e comunque non inferiore a 15 anni, e includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore al momento della stipula. Disciplinati puntualmente anche "Casi e formalità che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile" che comportano il rimborso integrale del finanziamento in un'unica soluzione che potrà essere legittimamente richiesto dal finanziatore: a titolo esemplificativo, si rammenta, oltre alla morte del soggetto finanziato (se è cointestato vale la morte del soggetto finanziato più longevo), il trasferimento, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali di godimento sull'immobile dato in garanzia, oppure atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell'immobile imputabili al soggetto inanziato o a terzi datori d'ipoteca.
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