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Data: 18/02/2016 18:08:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]() Nel caso di specie, il tribunale capitolino, riscontrando simili atteggiamenti, affidava in via esclusiva il minore alla madre. Il padre, infatti, afflitto da notevoli patologie, non era risultato in grado di percepire correttamente la realt�, poneva in essere manifestazioni paranoidee e si sentiva perseguitato. Tutto ci�, sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, gli impediva di condividere la responsabilit� genitoriale. Ai fini della decisione circa l'affidamento, per il Tribunale non rileva neanche il significativo progresso riscontrato a seguito dell'avvio di una nuova relazione sentimentale da parte dell'uomo, anch'esso emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio. Egli, infatti, continuava a manifestare un atteggiamento rabbioso nei confronti della ex moglie e un'incapacit� di valutare la realt� con equilibrio. Egli non sarebbe riuscito quindi a dialogare proficuamente con la madre del bambino nell'interesse di quest'ultimo. Il minore, pertanto, non pu� essergli affidato. Neanche in maniera condivisa. |
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