Data: 19/02/2016 11:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternic�
di Roberto Paternic� - E' stato pubblicato nella G.U. del 15 Febbraio 2016 il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 concernente la riforma delle Banche di credito cooperativo.

Tra gli aspetti salienti:

- il numero dei soci non pu� essere inferiore a 500;

- nessun socio pu� possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro;

- l'adesione a un gruppo bancario cooperativo � condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� bancaria in forma di banca di credito cooperativo;

- il gruppo bancario cooperativo � composto da una societ� capogruppo costituita in forma di societ� per azioni, autorizzata all'esercizio dell'attivit� bancaria, il cui capitale � detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo e che esercita attivit� di direzione e coordinamento sulle societ� del gruppo sulla base di un contratto conforme;

in casi, comunque motivati ed eccezionali, la capogruppo pu�, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o pi� componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societ� aderenti al gruppo e le modalit� di esercizio di tali poteri;

- � possibile l�esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravit� della violazione;

 sono previsti criteri di compensazione e  di equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall�attivit� comune nonch� i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all�adesione e di esclusione dal gruppo. Non � in ogni caso ammesso il recesso.

- si prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti;

- in assenza di adesione al gruppo bancario, la banca di credito cooperativo, pu� deliberare la propria trasformazione in societ� per azioni od in mancanza essere posta in liquidazione;

- le banche di credito cooperativo che opteranno per la fusione e trasformazione nonch� per la cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societ� per azioni, potranno effettuare dette operazioni se in possesso di un patrimonio netto superiore ai duecento milioni di euro.

Ora bisogner� attendere l'avvio dell'iter parlamentare.
In allegato, il testo coordinato e quello integrale del decreto legge pubblicato.

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