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Data: 19/02/2016 11:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò di Roberto Paternicò - E' stato pubblicato nella G.U. del 15 Febbraio 2016 il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 concernente la riforma delle Banche di credito cooperativo. Tra gli aspetti salienti: - il numero dei soci non può essere inferiore a 500; - nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro; - l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo; - il gruppo bancario cooperativo è composto da una società capogruppo costituita in forma di società per azioni, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo e che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme; - in casi, comunque motivati ed eccezionali, la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri; - é possibile l’esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione; - sono previsti criteri di compensazione e di equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune nonché i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all’adesione e di esclusione dal gruppo. Non è in ogni caso ammesso il recesso. - si prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti; - in assenza di adesione al gruppo bancario, la banca di credito cooperativo, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni od in mancanza essere posta in liquidazione; - le banche di credito cooperativo che opteranno per la fusione e trasformazione nonché per la cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, potranno effettuare dette operazioni se in possesso di un patrimonio netto superiore ai duecento milioni di euro. Ora bisognerà attendere l'avvio dell'iter parlamentare. In allegato, il testo coordinato e quello integrale del decreto legge pubblicato. |
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