Data: 20/02/2016 11:00:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni

Avv. Luisa Camboni - Spesso mi viene posto questo quesito: "Avvocato, è possibile chiedere l'anticipo del Tfr? Devo acquistare la prima casa". 

Il nostro ordinamento riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di richiedere nel corso del rapporto di lavoro un anticipo del Tfr per affrontare determinate spese. Tra queste vi rientra l'acquisto della prima casa.

La norma di riferimento, per la richiesta dell'anticipo del Tfr, è contenuta nell'art. 2120 c.c. che, al comma 6, così dispone: "Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta". 

Tale norma continua precisando che la richiesta di anticipo deve essere giustificata dalla necessità di:

- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari;

  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile".

E' consentito l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore sull'anticipo del Tfr?

La risposta all'interrogativo è positiva. Infatti, l'ultimo comma dell'art 2120 c.c. stabilisce che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". Ciò significa che ogni singolo caso deve essere valutato alla luce del CCNL e, se il datore di lavoro è d'accordo, può concedere l'anticipo del Tfr per l'acquisto della prima casa.

Chi scrive precisa che un patto individuale tra datore di lavoro e lavoratore consente di anticipare il Tfr al lavoratore anche in mancanza dei requisiti. E, ancora, il datore di lavoro, se vuole, può inoltre erogare l'anticipo del Tfr anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro. Insomma, in presenza di patti individuali è possibile derogare alla disciplina sull'anticipo del Tfr con ampia libertà per le parti.

Nel caso in cui il datore di lavoro non volesse erogare l'anticipazione del Tfr che fare?

Occorre verificare se il lavoratore ha diritto, ovvero possiede i reqisiti richiesti secondo quanto stabilito dal codice civile e dalla giurisprudenza. In presenza dei requisiti il datore di lavoro è obbligato ad adempiere.

E in caso di acquisto casa per il figlio?

Anche il figlio può beneficiare dell'anticipo del Tfr, in questo caso i requisiti abitativi devono sussistere in capo a quest'ultimo.

È possibile chiedere l'anticipo del Tfr ad estinzione di un mutuo in corso?

Sì, nella misura in cui è finalizzato all'acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, così come si può evincere dall'art. 2120 commi 6 e 8 c.c..

Forma della richiesta e documenti da allegare

La richiesta di anticipazione del Tfr va sempre fatta per iscritto e motivata.

La domanda di anticipo deve essere inoltrata alla sede dell'INPS territorialmente competente sulla base della residenza anagrafica del lavoratore richiedente.

I documenti da allegare alla richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa sono:

  • certificato di stato di famiglia del richiedente;

  • dichiarazione che la prima casa di abitazione sia ubicata in località diversa dal Comune di residenza, dalla quale sia consentito al destinatario di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro;

  • dichiarazione sostitutiva o atto notorio con cui il richiedente stesso e il coniuge si dichiara non proprietario o comproprietario di altro alloggio.

A seconda dei casi per cui si chiede l'anticipazione del Tfr, vanno aggiunti altri documenti:

  • in caso di acquisto di alloggio:

  • copia autentica del preliminare di acquisto registrato di data non anteriore a due anni dalla presentazione della domanda di anticipazione, dalla quale risulti: il nome dell'acquirente, il prezzo pattuito e l'importo dell'acconto versato;

  • in caso di costruzione in proprio di alloggio:

  • certificato catastale (o notarile)che attesti la proprietà dell'area sulla quale è realizzato l'immobile;

  • copia del permesso di costruire e del certificato di inizio dei lavori rilasciati dal Comune, datato e firmato da un professionista iscritto all'albo;

  • in caso di costruzione effettuata tramite società cooperativa edilizia:

  • copia autentica del verbale della cooperativa da cui risulti la qualità di socio assegnatario d'alloggio;

  • dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante l'ammontare del costo dell'alloggio e delle spese sostenute e quelle da sostenere. 

Avv. Luisa Camboni

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