Data: 17/09/2018 12:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La cd. diffamazione � sanzionata nel nostro ordinamento come reato dall'articolo 595 del codice penale, il quale punisce chiunque offenda l'altrui reputazione comunicando con pi� persone, anche attraverso la stampa.

Il diritto di critica politica

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Tuttavia, sempre il codice penale, all'articolo 51, indica tra le cause di giustificazione idonee ad annullare la rilevanza penale di un comportamento anche l'esercizio di un diritto.

Di certo � un diritto, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, quello di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Proprio in ragione del fatto che nel nostro ordinamento � quindi riconosciuto il diritto di critica politica, spesso si � posto il problema di comprendere come tale diritto si possa interfacciare con il reato di diffamazione.

Ovverosia: fino a che punto pu� spingersi la critica politica rimanendo comunque al di fuori dell'area del penalmente rilevante?

Critica politica e diffamazione: la giurisprudenza

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Per tentare di fare chiarezza sulla questione � fondamentale fare riferimento ad alcune delle numerose pronunce rese dalla giurisprudenza in argomento, perfettamente idonee a stabilire gli esatti confini di liceit� della critica.

Si pensi, innanzitutto, a un'interessante sentenza emessa dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione in data 19 dicembre 2013: la numero 51439.

In tale pronuncia, infatti, si � chiarito che la critica pu� essere considerata un'esimente del reato di diffamazione, nel caso di specie a mezzo stampa, solo laddove risponda a determinati requisiti.

Essa, infatti, pu� sicuramente tradursi in commenti e valutazioni di parte, quindi non necessariamente oggettivi. Tuttavia � fondamentale, per evitare che la critica si trasformi in reato, che questa si fondi comunque su fatti veri. Insomma: eventuali interpretazioni soggettive dei comportamenti di una data persona non possono in ogni caso prendere spunto da una prospettazione dei fatti opposta alla verit�.

Pi� recentemente, in materia di bilanciamento tra diritto di critica e valore diffamatorio della stessa, la Corte di cassazione � intervenuta con la sentenza numero 839/2015.

In essa, nel dettaglio, i giudici hanno precisato che il diritto di critica politica � idoneo a legittimare l'attivit� di cronaca giornalistica, senza farla sfociare nell'ambito dell'illecito, solo fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la figura morale del soggetto "criticato".

Venendo invece alla diffamazione non a mezzo stampa, assai rilevante � la sentenza della Corte di cassazione numero 1914/2010, con la quale si � chiarito che il giudice, per accertare la sussistenza della scriminante dell'esercizio di critica politica, deve considerare innanzitutto l'opinabilit� degli argomenti che la sostengono. Egli deve inoltre considerare anche la possibilit� che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una contrapposizione radicale e il rifiuto delle altrui posizioni.

Per i giudici di legittimit�, oltretutto, la critica politica non pu� estendersi fino al punto di rappresentare un'offesa alla reputazione personale dell'avversario. Tale diritto, infatti, non legittima espressioni lesive della dignit� personale e professionale in quanto, in tal caso, non sussiste alcun interesse a che la collettivit� ne venga messa al corrente (Cass. n. 37220/2010).

Del resto, la contesa politica non pu� svolgersi sul piano dell'invettiva personale e non � quindi lecito diffondere in pubblico considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale solo per acquisire consensi in danno del contraddittore.

La verit� dei fatti e l'interesse della collettivit�

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Quelle analizzate non rappresentano che una minima parte delle numerose pronunce in argomento. Ma l'orientamento � sempre lo stesso: � causa di giustificazione solo la critica che rispecchia la verit� dei fatti. Non � invece idonea a scriminare un comportamento diffamatorio la critica che fa riferimento a circostanze non vere o, comunque, non accertate: in tal caso, infatti, essa diverrebbe solo un pretesto per offendere la reputazione altrui.

Del resto, il fruitore dell'informazione, se questa � veritiera, � comunque in grado di giungere a un proprio personale convincimento rispetto ai fatti riportati in maniera critica. Se, invece, le premesse che hanno ispirato le opinioni manifestate sono false, le opinioni che il fruitore delle stesse potr� formarsi saranno anch'esse false. Con effettiva lesione dell'altrui reputazione.

Inoltre, anche in caso di informazioni veritiere, esse, comunque, non devono avere un carattere meramente denigratorio, n� essere diffuse sul piano di un'invettiva personale, rispetto alla quale non vi � alcun interesse da parte della collettivit�.

Vedi anche le guide:

- La critica politica

- Insindacabilit� parlamentare


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