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Data: 22/02/2016 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti Avv. Paolo Accoti - Per dare risposta al quesito in ordine alla giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2950, del 16.02.2016, Presidente dott. Mario Cicala, Relatore, dott. Biagio Virgilio, partono dall'analisi del petitum, vale a dire l'oggetto della domanda giudiziale, da individuarsi come discrimine tra la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e quella tributaria. Ciò, posto, giungono ad affermare come: "appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà". Viceversa: "qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell'art. 2, comma, 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini), la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi". In altre parole, quando si controverte sul diritto di proprietà, sia che la contestazione attenga all'esistenza, ai limiti o all'estensione del diritto reale, come generalmente avviene nelle azioni di rivendica ovvero di regolamento di confini, quand'anche si richieda agli organi competenti (Agenzia del territorio) l'adeguamento dei dati catastali all'esito dell'accertamento del diritto, la giurisdizione rimane in capo al giudice ordinario. Quando al contrario, la modifica delle risultanze catastali formulata ha per oggetto l'esclusione della debenza dei relativi tributi ovvero la determinazione degli stessi, la giurisdizione spetta al giudice tributario. Nel caso portato all'attenzione delle Sezioni Unite, le attrici, premesso di essere comproprietarie di un appartamento, di due cantinole e di un box all'interno di un fabbricato in Condominio, convenivano in giudizio le proprietarie di diverse unità immobiliari, ubicate nel medesimo Condominio, invocando l'accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, con la conseguente disapplicazione degli atti catastali, siccome ritenuti errati, con il contestuale obbligo per l'Agenzia del territorio, di provvedere alle necessarie correzioni e rettifiche catastali. Il Tribunale di Roma, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, con sentenza interlocutoria dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alle domande relative "alla rimodulazione catastale, previa disapplicazione dell'attuale inquadramento", delle porzioni immobiliari oggetto di controversia, disponendo per il resto il prosieguo del giudizio dinnanzi al medesimo Tribunale adito. All'esito del giudizio di appello, la Corte d'appello di Roma, rigettava il gravame sulla scorta del fatto che le risultanze catastali non influenzano le liti tra privati, i quali, qualora in possesso del titolo abilitante, avrebbero diritto di "chiedere all'Amministrazione di adeguare i dati catastali e, in caso di diniego, rivolgersi all'autorità giudiziaria, e la giurisdizione sulla domanda di condanna dell'Amministrazione ad eseguire le variazioni richieste appartiene alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992". Le attrici chiedono, quindi, la cassazione della sentenza di secondo grado sulla scorta, tra l'altro, della violazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, in considerazione del fatto che la domanda giudiziale non involge in alcuno modo la determinazione di tributi, ma attiene esclusivamente alla verifica della consistenza delle rispettive porzioni immobiliari delle parti private in giudizio. L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconosce la giurisdizione del giudice tributario per "le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". Fatta questa premessa, le Sezioni Unite, richiamando due propri precedenti (Cass., Sez Un., n. 13691/2006 e n. 16429/2007), rilevano come l'art. 2, II comma: "non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perché in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare: ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali (senza che sia configurabile una sostanziale diversità di disciplina, quanto, ad esempio, alla intestazione, in ragione della natura — terreno o fabbricato — dell'immobile interessato) e che si pongano come presupposto per l'assoggettamento a tributi o per la determinazione dell'entità degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario". Ciò posto, affermano come: "appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà", peraltro, conformemente a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza (Cass. civ.: 28103/2009; 14993/2012; 10501/2013), in siffatte controversie, quali le azioni di rivendica o quelle di regolamento di confini, i dati catastali possono essere utilizzate a fini probatori, siccome elementi di prova sussidiari. Viceversa, quando si evocano in giudizio gli organi competenti, al fine di contestare detti dati catastali e conseguire la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nel suddetto art. 2, comma, 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia pure al fine di adattarli alla eventuale precedente sentenza di rivendica o di regolamento di confini, incidendo una tale domanda direttamente sulla determinazione dei tributi, la giurisdizione spetterà al giudice tributario, in virtù del predetto decreto legislativo. Di conseguenza, sulla scorta degli anzidetti principi, le Sezioni Unite, cassano la sentenza impugnata e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia tra privati. Avv. Paolo Accoti |
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