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Data: 22/02/2016 21:05:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Un codice del processo telematico che comprenda in un unico contesto tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione. È questa una delle tante novità previste dal disegno di legge delega di riforma del processo civile che nei giorni scorsi ha ricevuto il disco verde della Commissione Giustizia alla Camera e presto arriverà in aula per l'esame parlamentare per essere licenziato nei prossimi mesi (leggi: "Processo civile: la riforma spiegata punto per punto"). Tra le pieghe del testo che ambisce ad un sistema processuale più efficiente e semplificato, senza comprimere il principio del contraddittorio, un unico corposo articolo è dedicato al processo civile telematico, con novità che andrebbero a porre rimedio, finalmente, alle numerose falle del sistema coordinando e omogeneizzando la varietà di norme e di prassi fiorite nei tribunali italiani che, ad oggi, comportano non poche difficoltà. Vediamole nel dettaglio:
Adeguamento delle norme processualiIl ddl prevede un adeguamento delle norme processuali all'introduzione del pct, anche attraverso l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione. Viene previsto altresì: un necessario adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale; l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; nonché il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico all'atto del caricamento degli atti e dei documenti.
Testo unicoOltre al necessario adeguamento nel ddl è prevista l'emanazione di un testo unico sul processo civile telematico che comprenda, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Automatica rimessione in terminiViene previsto altresì un sistema di monitoraggio delle funzionalità e delle interruzioni del sistema, con l'automatica rimessione in termini delle parti quando il mancato rispetto dei termini processuali è stato determinato dalla mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare atti e documenti.
Modelli informaticiIl ddl prevede, inoltre, l'introduzione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, "ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo" permetta: un'agevole fruizione degli stessi sui diversi apparati informatici (anche di quelli ad ausilio delle persone diversamente abili) indipendentemente dalle dimensioni; la possibilità di creare collegamenti ipertestuali con i documenti prodotti e con risorse esterne e l'inserimento di immagini, video e suoni.
Divieto di sanzioni per il mancato rispetto delle specificheAltra novità prevista nel testo è il divieto espresso di sanzioni processuali sulla validità degli atti in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico, laddove questi abbiano comunque raggiunto lo scopo. Vengono previste invece apposite sanzioni pecuniarie a carico della parte, ove gli atti difensivi redatti in difformità delle specifiche tecniche, seppur sottoscritti da un difensore, ledano l'integrità del contraddittorio o rendano inattendibili le rilevazioni statistiche.
Firma elettronica e modalità di tenuta del fascicoloAd essere specificata nel ddl è anche l'individuazione dei tipi di firma elettronica da usare per la sottoscrizione di atti processuali e documenti, oltre ad una disciplina delle modalità di tenuta e conservazione di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, delle modalità di accesso al fascicolo stesso e per facilitare la reperibilità delle informazioni ivi contenute.
Sinteticità degli attiIl testo contempla in via generale l'introduzione del "principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice" con la previsione di apposite conseguenze, anche processuali, in caso di eventuali inosservanze.
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