Data: 22/02/2016 21:05:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Un codice del processo telematico che comprenda in un unico contesto tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione. È questa una delle tante novità previste dal disegno di legge delega di riforma del processo civile che nei giorni scorsi ha ricevuto il disco verde della Commissione Giustizia alla Camera e presto arriverà in aula per l'esame parlamentare per essere licenziato nei prossimi mesi (leggi: "Processo civile: la riforma spiegata punto per punto").


Tra le pieghe del testo che ambisce ad un sistema processuale più efficiente e semplificato, senza comprimere il principio del contraddittorio, un unico corposo articolo è dedicato al processo civile telematico, con novità che andrebbero a porre rimedio, finalmente, alle numerose falle del sistema coordinando e omogeneizzando la varietà di norme e di prassi fiorite nei tribunali italiani che, ad oggi, comportano non poche difficoltà.

Vediamole nel dettaglio:

Adeguamento delle norme processuali

Il ddl prevede un adeguamento delle norme processuali all'introduzione del pct, anche attraverso l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione.

Viene previsto altresì: un necessario adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale; l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; nonché il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico all'atto del caricamento degli atti e dei documenti.

Testo unico

Oltre al necessario adeguamento nel ddl è prevista l'emanazione di un testo unico sul processo civile telematico che comprenda, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Automatica rimessione in termini

Viene previsto altresì un sistema di monitoraggio delle funzionalità e delle interruzioni del sistema, con l'automatica rimessione in termini delle parti quando il mancato rispetto dei termini processuali è stato determinato dalla mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare atti e documenti.

Modelli informatici

Il ddl prevede, inoltre, l'introduzione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, "ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo" permetta: un'agevole fruizione degli stessi sui diversi apparati informatici (anche di quelli ad ausilio delle persone diversamente abili) indipendentemente dalle dimensioni; la possibilità di creare collegamenti ipertestuali con i documenti prodotti e con risorse esterne e l'inserimento di immagini, video e suoni.

Divieto di sanzioni per il mancato rispetto delle specifiche

Altra novità prevista nel testo è il divieto espresso di sanzioni processuali sulla validità degli atti in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico, laddove questi abbiano comunque raggiunto lo scopo.

Vengono previste invece apposite sanzioni pecuniarie a carico della parte, ove gli atti difensivi redatti in difformità delle specifiche tecniche, seppur sottoscritti da un difensore, ledano l'integrità del contraddittorio o rendano inattendibili le rilevazioni statistiche.

Firma elettronica e modalità di tenuta del fascicolo

Ad essere specificata nel ddl è anche l'individuazione dei tipi di firma elettronica da usare per la sottoscrizione di atti processuali e documenti, oltre ad una disciplina delle modalità di tenuta e conservazione di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, delle modalità di accesso al fascicolo stesso e per facilitare la reperibilità delle informazioni ivi contenute.

Sinteticità degli atti

Il testo contempla in via generale l'introduzione del "principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice" con la previsione di apposite conseguenze, anche processuali, in caso di eventuali inosservanze.


Tutte le notizie