Data: 29/02/2016 21:26:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Sono sempre più numerosi i Tribunali che vanno a favore dei contribuenti, attanagliati da debiti col fisco, Equitalia e banche, e che omologano le proposte dei consumatori tese a ridurre le degenze al fine di liberarsi dalla morsa debitoria e ripartire da zero.

La possibilità di fare un accordo, oltre che con tutti i creditori cercando di pagare il debito non nella sua interezza ma in percentuale, variabile a seconda delle fonti da cui attingere per far fronte ai diversi pagamenti, è stata sempre prevista anche con il fisco.

Ma difficilmente il fisco accettava e difficilmente i giudici accordavano, anche perché per essere omologato l'accordo occorreva il consenso della maggior parte dei creditori.

Su questo fronte, la legge 3/2012 ha introdotto una nuova disciplina in materia di sovraindebitamento per tutti i soggetti che non hanno i requisiti per fallire ma che vogliono ripartire da zero, chiudendo tutte le posizioni pendenti con il fisco e non solo.

In pratica si tratta di un "accordo di composizione della crisi", ove il consumatore in generale e non solo il contribuente, fa la proposta di un piano al fine di ricomporre il suo sovraindebitamento (con Banche, Fisco, ecc.). Il giudice valuta la proposta, sente le controparti interessate e chiamate in causa e, infine, se lo ritiene valido, omologa il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Se in principio tale legge non è stata vista con favore né dal fisco né dai giudici, negli ultimi tempi si è assistito invece ad una sua sempre maggiore applicazione. Il primo decreto di omologazione della proposta di componimento delle crisi, fu emanato nel 2014, dal Tribunale di Busto Arsizio (qui sotto allegato), ma da quel primo decreto ne sono seguiti e ne stanno seguendo molti altri (tra i quali Monza, Como, Napoli).

I soggetti che possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, oltre agli imprenditori agricoli sono:

- il "consumatore" il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 è qualificato come il (…) debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta (…);

- l' imprenditore commerciale sotto-soglia, ovvero coloro che ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.f., sono esclusi dal fallimento e dal concordato preventivo;

- l'imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori a 30mila euro ovvero l'imprenditore che superi i paramenti di cui all'art. 1, comma 2, l.f. ma non può essere dichiarato fallito perchè l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a 30mila euro;

· l'imprenditore cessato da oltre un anno;

· le società tra professionisti;

· i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi;

· il socio illimitatamente responsabile che sia fuoriuscito dalla compagine societaria da oltre un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata a causa di operazioni di trasformazione, di fusione o di scissione trasformative e non può essere dichiarato fallito ex art. 147, comma 2, l.f.

Per tutti questi soggetti la nuova legge dà l'opportunità di accordare un c.d. "saldo e stralcio" per tutti i debiti.

Naturalmente la proposta va fatta dinanzi al tribunale ed il debito ristrutturato deve avere delle garanzie di "capienza".

Il piano deve essere redatto con l'ausilio di un professionista incaricato in luogo dell'organismo di composizione della crisi, albo speciale a cui si deve essere iscritti. Possono essere iscritti sia avvocati che commercialisti, che hanno il compito di valutare e garantire che ci siano tutti i requisiti di ammissibilità e affidabilità nel pagamento del debito.


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