Data: 27/02/2016 19:12:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - In materia bancaria sembra che i tribunali delle diverse province italiane si stiano schierando a favore del consumatore. 

Recentissima, in merito, l'ordinanza del tribunale di Roma in commento (qui sotto allegata) che condanna, o meglio "inibisce" , la Banca Nazionale del Lavoro a dar corso a qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi sui c/c, il c.d. anatocismo bancario.

La peculiarit� di questa ordinanza sta nel fatto che alla banca, oltre alla condanna alle spese di lite, � stato ordinato di comunicare il dispositivo dell'ordinanza sia sul sito della propria Homepage, sia di darne comunicazione a tutti i correntisti, allegando sempre copia del dispositivo, nonch� di pubblicare il testo a caratteri doppi rispetto ai normali, sui quotidiani di larghissima diffusione, ovvero "Il Corriere della Sera" "La Repubblica" e " Il Sole 24 Ore".

Dell'anatocismo e dei suoi effetti ci eravamo gi� occupati nell'articolo "Anatocismo bancario: la giurisprudenza conferma l'illegittimit�", facendo notare come lo stesso rappresenti un moltiplicatore del debito perch� ad ogni scadenza di pagamento, verranno sommati anche gli interessi passivi che gi� sono stati pagati a scadenza e che faranno parte integrante del capitale nel nuovo trimestre o a seconda dei casi (seppur pi� raro) nel nuovo semestre, e su questi si pagheranno nuovamente interessi passivi.

L'anatocismo � una pratica vietata dalla legge, espresso divieto si ritrova nel codice civile all'art. 1283, ma che da sempre � abitualmente posta in essere dalle banche.

La questione dell'anatocismo bancario sembrava conclusa nel 2000, quando � intervenuta la legge 342/99 e la delibera CICR del 09/02/00.

Per molti tribunali da quel momento la capitalizzazione era lecita a patto che ci fosse reciprocit� nell'applicazione temporale dei tassi passivi e attivi.

Per altri tribunali il divario tra l'interesse attivo e l'interesse passivo, qualificano la suddetta reciprocit� come apparente e pertanto correttamente ritenevano che le banche dovessero rendere gli interessi anatocistici addebitati.

Nel 2009 invece il Trib. di Mondov� con sentenza del 10 febbraio confermava che la delibera CICR era nulla in quanto norma sub-delegata della legge 342/99, dichiarata parzialmente incostituzionale per eccesso di delega, pertanto dichiarava illegittimo l'anatocismo gi� dal 2009.

La svolta arriva in seguito alla legge di stabilit� del 2014. Tutte le banche a far data dall'01/01/2014 non possono pi� effettuare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, anche se, come ho gi� specificato, non avrebbero potuto capitalizzare gli interessi passivi sin da prima, dato che mai nessuna norma del codice civile o TUIR glielo aveva mai consentito.

L'ordinanza del Tribunale di Roma sicuramente sar� di esempio per le banche che continuano imperterrite a disapplicare le normative primarie del nostro ordinamento, segnando un ulteriore punto nel cambiamento epocale della illegittima prassi degli istituti di capitalizzare di interessi passivi in ogni trimestre a svantaggio del correntista e senza mai rispettare le regole di reciprocit� (tra gli interessi passivi e attivi che dovrebbero essere calcolati al correntista), secondo giurisprudenza ormai costante nonch� direttive anche del TUB e CICR.


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