|
Data: 23/02/2016 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Gli avvocati, in base all'articolo 1 della legge numero 53/1994, hanno la possibilità di eseguire in proprio le notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. Tuttavia, nell'avvalersi di tale facoltà non devono dimenticare di prestare la dovuta attenzione. Lo sa bene una banca che, facendo notificare un decreto ingiuntivo dall'avvocato domiciliatario non regolarmente nominato codifensore, ha visto accolta l'opposizione effettuata dall'intimato. Infatti per il Tribunale di Ivrea, che si è pronunciato sul caso con la sentenza numero 397 del 23 giugno 2015 (qui sotto allegata), la notifica effettuata da un soggetto privo dei poteri di impulso e rappresentanza deve ritenersi inesistente e, in conseguenza, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo, come avverrebbe, ex art. 156 c.p.c., se la stessa fosse "solo" nulla. Oltretutto, nel caso di specie, nella relata di notifica si leggeva chiaramente che l'avvocato aveva provveduto a notificare il ricorso ed il decreto ingiuntivo in forza di procura speciale posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo. In realtà, nella procura il Banco Popolare aveva solo eletto domicilio presso lo studio dell'avvocato, mentre la delega a rappresentarlo e difenderlo era stata affidata ad altro legale. Nel decidere in tal senso (e rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto), il Tribunale si è conformato ad un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione con sentenza numero 21414/2014, nella quale i giudici di legittimità avevano sancito l'inesistenza della notifica in proprio da parte di soggetto non munito di procura. L'istituto di credito si è quindi dovuto rassegnare: il decreto ingiuntivo per il recupero di 150mila euro va revocato. Peraltro con condanna alle spese del giudizio di opposizione. |
|