Data: 24/02/2016 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Qual è la sorte di una comparsa conclusionale depositata telematicamente in formato "file immagine" (quale acquisizione da uno scanner) e non in formato "pdf"? 
Secondo la nona sezione civile del Tribunale di Milano, si tratta di un'irregolarità sanabile, nonostante viga l'obbligo di depositare il file nativo digitale. 

La sentenza n. 1432/2016 (pres. Servetti, est. Muscio, qui sotto allegata) evidenzia la mancanza, nel panorama normativo relativo al processo telematico, di una disposizione ad hoc tesa a sanzionare l'inosservanza dell'obbligo di deposito del file nativo digitale.

Ciò significa che, nonostante l'obbligo di depositare il .pdf testuale, l'invio del file immagine rappresenta sì un deposito irrituale di un atto processuale, ma che può essere oggetto di sanatoria quando raggiunge lo scopo a cui l'attività processuale è destinata (come previsto dalla giurisprudenza di legittimità).
Il Tribunale meneghino, infatti, evidenzia che la normativa primaria e secondaria di riferimento non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza della regola prevista dal processo civile telematico.

Pertanto, se l'atto conclusivo (comparsa conclusionale o memoria di replica) è leggibile, viene accettato dalla cancelleria e poi inserito nel fascicolo PCT, il giudice potrà procedere alla sua regolarizzazione senza dichiararne l'inammissibilità: infatti, la possibilità di consultare la domanda conclusionale e avere contezza del suo contenuto, induce a ritenere che lo scopo a cui l'atto è preordinato sia stato raggiunto.

A tal fine, è utile l'aggancio al principio contenuto nell'art. 182 c.p.c., che consente al giudice istruttore di agire in via informale al fine di regolarizzare atti e documenti esibiti dalle parti: nella situazione esaminata appare evidente che le esigenze informatiche non possono spingersi al punto di derogare ai principi del giusto processo, laddove manchi una norma di legge ad hoc che sanzioni il comportamento irrituale e non ci sia alcuna violazione del diritto di difesa.

Il giudice, in conclusione, può intervenire e ordinare che il fasicolo PCT sia riordinato e "sanato" dell'irregolarità rilevata.


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