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Data: 24/02/2016 19:28:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Se il suocero ha concesso in comodato al figlio una casa per uso personale, prima delle nozze, la nuora è tenuta a restituirla dopo la separazione, nonostante vi abiti con il figlio minore: se la coppia non ha imposto un vincolo di destinazione sull'appartamento quale abitazione della famiglia, in maniera comune ed in equivoca, l'occupazione della casa è da considerarsi sine titulo. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 18678/2015, accogliendo il ricorso del suocero contro la ex nuora. L'uomo ha evidenziato di aver concesso al figlio un appartamento di sua proprietà, quand'egli era ancora celibe, destinato ad uso personale. Il figlio aveva poi contratto matrimonio e, dopo poco tempo, si era separato dalla moglie, abbandonando la casa coniugale per trasferirsi dalla madre, lasciando l'appartamento alla ex è al figlio che era nato nel frattempo; pertanto, il padre del separato ricorreva per ottenere la restituzione dell'immobile, sia in quanto occupato senza titolo, sia in quanto necessitava dell'alloggio essendosi a sua volta separato dalla moglie. A nulla valgono, però, le opposizioni della donna che evidenzia come la casa le sia stata assegnata in sede di separazione personale. Infatti, per il Tribunale appare incontestato il principio secondo cui il comodato, se convenzionalmente concesso a tempo indeterminato, deve sopravvivere anche a seguito della separazione dei coniugi, ma soltanto se permangono le esigenze abitative della famiglia. Solo se queste vengono a mancare e manchi quella comune destinazione a "casa familiare", il rilascio può essere richiesto: nel caso di specie, non risulta affatto quella "indispensabile, inequivoca e comune volontà delle parti contraenti di destinare l'appartamento ad abitazione di un nucleo familiare sia pue di fatto", pertanto il proprietario ricorrente puo ottenere il rilascio dell'alloggio.
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