Data: 24/02/2016 19:25:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - È entrata in vigore da pochi giorni la depenalizzazione dei reati operata dal Governo e già fa sorgere i primi problemi applicativi. A testimoniarlo è la quinta sezione penale della Cassazione (ordinanza n. 7125/2016 qui sotto allegata) che si è vista costretta a rinviare la decisione alle Sezioni Unite sulla seguente questione: se l'abrogazione del reato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo n. 7/2016 travolga anche le statuizioni civili (come il risarcimento), adottate con condanna non definitiva.

Il problema che si è posto nella fattispecie era relativo all'ex reato di ingiuria art. 594 c.p., ma la questione è di ordine generale e concerne anche le altre fattispecie oggetto di depenalizzazione.

In proposito, ha ricordato la Corte, è orientamento consolidato quello secondo il quale "la eventuale revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis ai sensi dell'art. 2, comma 2°, c.p., conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata" (cfr., tra le altre Cass. n. 4266/2006).

Ma il caso affrontato dall'ordinanza è diverso, perché la condanna, nei confronti della coppia imputata per una pluralità di reati, tra cui quello di ingiuria, depenalizzato e sostituito dall'"inedita figura sanzionatoria delle sanzioni pecuniarie civili", una a titolo di risarcimento della parte lesa e l'altra alla Cassa delle ammende, non era diventata definitiva.

Peraltro, a confronto con l'intervento di depenalizzazione del contestuale d.lgs. n. 8/2016 - che traghetta i fatti illeciti dalla cornice penale a quella amministrativa, prevedendo che quando il giudice pronuncia una condanna per una condotta non penalmente rilevante, nel dichiarare che il fatto non è più previsto come reato, debba decidere sulla parte della sentenza che riguarda gli interessi civili – milita contro siffatto "travolgimento", altrimenti si creerebbero delle sperequazioni applicative.

Visto che una disposizione di tal fatta è assente nel decreto n. 7, ove l'abolitio criminis trascinasse con sé sia la parte penale che quella civile della condanna, ci sarebbero infatti effetti penalizzanti per la parte civile che dopo aver affrontato un giudizio (magari tre gradi come nel caso di specie) si vedrebbe costretta a tornare nuovamente davanti a un giudice (quello civile) per ottenere un eventuale risarcimento.

A voler praticare una soluzione diversa alla luce di "dati normativi nel loro complesso non del tutto lineari e coerenti" chiosa la Cassazione, bacchettando la "lacuna involontaria" del legislatore, si dovrebbero valorizzare i punti di contatto evidenti tra i due decreti, apparendo, altrimenti, "irragionevole la selettività della scelta legislativa, a fronte di situazioni omologhe, tanto più nella misura in cui sono i procedimenti ad oggetti i reati 'abrogati' (tutti procedibili a querela di parte, salvo quello previsto dall'art. 486 c.p.) quelli in cui è più elevata la probabilità che sia stata esercitata l'azione civile".

Per cui la parola passa ora alle sezioni unite.


Tutte le notizie