Data: 25/02/2016 08:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Quello iniziato da non molto è l'ultimo anno in cui i lavoratori possono beneficiare dell'indennità di mobilità: in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 92/2012, infatti, dal primo gennaio 2017 dovrà dirsi addio alla vecchia prestazione.

Con la Legge Fornero, più nel dettaglio, l'uscita di scena della mobilità era stata programmata per lasciare spazio alla già vecchia Aspi, oggi sostituita dalla Naspi.

Insomma: per poter beneficiare della mobilità, il licenziamento dovrà perfezionarsi al massimo entro il 31 dicembre 2016. Inoltre, per i licenziamenti collettivi, dovrà farsi riferimento alla data effettiva di licenziamento, mentre alcuna rilevanza assumerà la data in cui la procedura è avviata.

A tal proposito occorre precisare che per le procedure di mobilità in atto che non si saranno concluse con il licenziamento entro la fine dell'anno si assisterà all'alleggerimento formale della procedura.

Verranno infatti meno l'obbligo di anticipare il versamento dell'indennità e quello di dare conto dell'avvenuto pagamento nella lettera con la quale si avvia la procedura.

Con essi, poi, spariranno anche gli incentivi sul pagamento del contributo, derivanti dall'accordo con le organizzazioni sindacali.

Addio dal 2017 anche alle diposizioni sul trattamento per i lavoratori adibiti al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni del settore edile. Sempre con riferimento al settore edile, spariranno anche il trattamento speciale per il licenziamento collettivo al termine di un programma straordinario di integrazione salariale e il regime speciale per gli impiegati e gli operai in caso di disoccupazione.


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