Data: 27/02/2016 10:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò
di Roberto Paternicò - Con i commi da 76 a 84, Art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) viene disciplinata la locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo, definendone gli aspetti civilistici e fiscali.
Si tratta di un di contratto di finanziamento, alternativo al mutuo, a favore delle persone fisiche che intendono acquistare o far costruire un immobile da adibire ad abitazione principale.
Come per altre tipologie di leasing, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B., acquista o fa costruire l'immobile scelto dall'utilizzatore e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un certo periodo di tempo, a fronte di un canone periodico calcolato sulla base del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
I rischi di danneggiamento o di perimento dell'immobile sono a carico dell'utilizzatore che, alla scadenza del contratto, avrà la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito (riscatto).
Per l'immobile oggetto del leasing non si applica la revocatoria fallimentare, di cui all'art. 67, comma 3, lettera a) della legge fallimentare.
Il contratto é risolvibile per inadempimento dell'utilizzatore ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, deducendo alcuni costi.
L'utilizzatore, purché ricorrano alcune condizioni, può chiedere la sospensione del pagamento dei canoni periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso del contratto. In tal caso il contratto è prorogato di un periodo corrispondente alla sospensione.
Sono previste agevolazioni fiscali dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
In allegato, le utili informazioni sull'argomento.
Dott.Roberto Paternico'



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