Data: 27/02/2016 19:13:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Dal prossimo 10 marzo entra ufficialmente in vigore il decreto del Ministero della Giustizia, 15 ottobre 2015, n. 227 (qui sotto allegato), ossia il "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169‐bis e 179‐bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Si tratta del provvedimento riguardante la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili.
I compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534‐bis e 591‐bis del codice di procedura civile variano in base alle operazioni svolte e alla tipologia di bene coinvolto.

Compensi per la vendita di beni immobili


Al professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili, quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è pari o inferiore a euro 100.000, è  riconosciuto un compenso di 1.000 euro:

1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita (incluso lo studio della documentazione depositata);
2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;
3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.

Tale somma sale a 1.500 euro per le stesse attività svolte quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000, mentre se supera quest'ultimo ammontare si arriva a 2.000 euro di compenso.

Compensi per la vendita di beni mobili registrati


Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri  è pari a 200 euro per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita e del trasferimento della proprietà.
Si sale a 250 euro per per tutte le attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita, di assegnazione e di distribuzione.
Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di è raddoppiato, raggiungendo i 1.000 euro se si supera il precedente limite di riferimento.

Precisazioni


Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60 per cento (40 percento per i mobili registrati).
In ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato non potrà essere superiore al 40 per cento (30 peccento nei mobili registrati) del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.  I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. In presenza di giustificati motivi sono ammessi acconti sul compenso finale.


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