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Data: 01/03/2016 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il giudice non può formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. laddove sia già esaurita la fase istruttoria. Lo ha disposto il Tribunale di Caltanissetta (giudice Calogero Cammarata) nella recente ordinanza del 20 gennaio 2016 (qui sotto allegata). Nonostante fosse già stata disposta un'udienza per la precisazione delle conclusioni, alcuni dei procuratori di parte hanno chiesto e sollecitato il giudice affinché lo stesso formulasse una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ovvero rimettesse le parti per la mediazione. Per il giudice, tale istanza non è meritevole d'accoglimento, poichè manca ogni presupposto per la formulazione di una proposta conciliativa, essendosi già esaurita l'attività istruttoria: ciò significa che sono già stati definiti sia il thema decidendum che il thema probandum. Infatti, la norma del codice di procedura civile recita testualmente che "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa". Per il Tribunale, quindi, è giusta l'opposizione alle richieste di controparte formulata da altri difensori, atteso che non ne sussistono i presupposti in quanto l'attività istruttoria si è esaurita. Il giudice aggiunge che la formulazione di una proposta conciliativa in tale fase del giudizio, a seguito dell'assunzione dei mezzi istruttori e della disposta consulenza tecnica, finirebbe con il costituire una anticipazione di giudizio. Considerando oltretutto che risulta già fissata, dopo breve tempo, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, non si ravvisano affatto i presupposti per mandare utilmente le parti in conciliazione. La richiesta è dunque respinta.
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