Data: 28/02/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – L'apprendistato, tra i molteplici contratti di lavoro conosciuti dal nostro ordinamento, è di certo quello che è stato negli anni più volte sottoposto a riforma (con riferimento alla più recente leggi: "L'apprendistato dopo il Jobs Act").

L'intento è sempre quello di favorire tale modalità di inserimento nel mondo del lavoro, modalità che riserva un ruolo particolare alla fase formativa.

Nel 2016, peraltro, l'apprendistato è di certo anche il più conveniente da stipulare dal punto di vista economico in quanto gli incentivi e gli sgravi previsti sono tutt'altro che irrilevanti.

Esso, addirittura, si presenta in questi termini come più vantaggioso anche del contratto a tutele crescenti.

In particolare tutte le forme di apprendistato sono sottoposte a uno sgravio del 100% per le imprese sino a 9 dipendenti e a una contribuzione al 10% per quelle che superano tale soglia dimensionale.

Inoltre, in via sperimentale sino a fine anno, sono previsti ulteriori incentivi.

Ci si riferisce, in particolare, agli esoneri dal contributo sul licenziamento e dal contributo per il finanziamento della Naspi e del fondo per la formazione professionale applicati all'apprendistato di primo livello. Per quest'ultimo, inoltre, l'aliquota contributiva in capo al datore di lavoro scende dal 10% al 5%.

Senza dimenticare che la retribuzione può essere parametrata sull'anzianità di servizio e che il lavoratore può essere inquadrato sino a due livelli più in basso rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Peraltro, per l'apprendistato duale la formazione esterna all'azienda è esonerate dalla retribuzione mentre per quella interna la retribuzione è pari al 10%. Ciò almeno in via teorica, visto che non vi è unanimità di vedute circa la concreta applicabilità della previsione in assenza del recepimento in accordi interconfederali o in contratti collettivi nazionali.


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