Data: 28/02/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � L'apprendistato, tra i molteplici contratti di lavoro conosciuti dal nostro ordinamento, � di certo quello che � stato negli anni pi� volte sottoposto a riforma (con riferimento alla pi� recente leggi: "L'apprendistato dopo il Jobs Act").

L'intento � sempre quello di favorire tale modalit� di inserimento nel mondo del lavoro, modalit� che riserva un ruolo particolare alla fase formativa.

Nel 2016, peraltro, l'apprendistato � di certo anche il pi� conveniente da stipulare dal punto di vista economico in quanto gli incentivi e gli sgravi previsti sono tutt'altro che irrilevanti.

Esso, addirittura, si presenta in questi termini come pi� vantaggioso anche del contratto a tutele crescenti.

In particolare tutte le forme di apprendistato sono sottoposte a uno sgravio del 100% per le imprese sino a 9 dipendenti e a una contribuzione al 10% per quelle che superano tale soglia dimensionale.

Inoltre, in via sperimentale sino a fine anno, sono previsti ulteriori incentivi.

Ci si riferisce, in particolare, agli esoneri dal contributo sul licenziamento e dal contributo per il finanziamento della Naspi e del fondo per la formazione professionale applicati all'apprendistato di primo livello. Per quest'ultimo, inoltre, l'aliquota contributiva in capo al datore di lavoro scende dal 10% al 5%.

Senza dimenticare che la retribuzione pu� essere parametrata sull'anzianit� di servizio e che il lavoratore pu� essere inquadrato sino a due livelli pi� in basso rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Peraltro, per l'apprendistato duale la formazione esterna all'azienda � esonerate dalla retribuzione mentre per quella interna la retribuzione � pari al 10%. Ci� almeno in via teorica, visto che non vi � unanimit� di vedute circa la concreta applicabilit� della previsione in assenza del recepimento in accordi interconfederali o in contratti collettivi nazionali.


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