Data: 28/02/2016 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Nella consensuale gli ex coniugi possono ben accordarsi su chi si occuper� del mantenimento, della cura e dei tempi di frequentazione del cane di famiglia. L'accordo infatti non contrasta alcun principio di ordine pubblico trattandosi anzi di una questione meritevole di tutela perch� di interesse per le parti e non si esaurisce nella sfera patrimoniale. Ad affermarlo � un recente decreto del Tribunale di Como (pubblicato il 3 febbraio 2016, qui sotto allegato) accogliendo la scelta di una coppia di disciplinare responsabilit� e oneri connessi all'animale di casa utilizzando le clausole in genere adottate in materia di affido, collocazione e mantenimento dei figli minori.

Per il giudice lariano, l'accordo su Fido in quanto animale d'affezione, secondo i principi dettati dalla convenzione di Strasburgo, � una questione di preminente interesse per gli ex coniugi non contraria ad alcuna norma cogente.

Per cui tale accordo pu� essere omologato, sebbene, il tribunale stesso consigli ai coniugi di regolare stragiudizialmente le sorti del loro animale domestico, in quanto se la coppia scoppia e tra i due vi � contrasto su chi si occuper� dell'amico a quattro zampe, il giudice non � tenuto a disporre l'affido ad uno dei due.

Questo, per ora, perch� se dovesse essere approvato il disegno di legge presentato in materia qualche tempo fa, l'affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi da parte del giudice diventer� un'apposita previsione di legge.

Il ddl, infatti, mira ad introdurre nel codice civile un apposito articolo (il 455-ter c.c.), il quale prevede che "in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale � competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".

Leggi in merito la guida: "Quando ci si separa Fido e Micio con chi vanno?"


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