Data: 29/02/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il Ministero dei Trasporti pu� disporre la revisione della patente di guida a seguito di un singolo incidente stradale solo se sussistono ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneit� psicofisica o tecnica in capo al guidatore, altrimenti il provvedimento risulta illegittimo.

Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) nella sentenza n. 2106/2016 su ricorso presentato da un automobilista contro il provvedimento del Ministero dei Trasporti che aveva disposto la revisione a suo carico della patente di guida per asseriti dubbi sulla persistenza della idoneit� tecnica, a seguito del comportamento tenuto, causa di un sinistro stradale con lesioni.

Il ricorrente, un cinquantatreenne titolare di patente di guida di categoria B e di abilitazione professionale all'attivit� di noleggio con conducente, lamenta carenza di motivazione e difetto di istruttoria dell'atto impugnato, di cui avrebbe avuto conoscenza solo in occasione della visita medica per il rinnovo della patente.

Per il TAR il ricorso appare fondato, atteso che il provvedimento gravato risulta adottato a seguito di un'unica violazione del codice della strada, consistente, in base a quanto si legge nel provvedimento, nell'avere oltrepassato la striscia longitudinale continua incorrendo in incidente stradale con lesioni.
L'amministrazione ha ritenuto, in base a tale episodio, che sussistessero dubbi sulla persistenza della idoneit� tecnica alla guida del ricorrente.

La disposizione che trova applicazione nel caso in esame � l'art. 128, co. 1, del Codice della Strada, il quale dispone che "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonch� il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneit� i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneit� tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneit� sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

Tuttavia i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell'art. 128 cit., non hanno finalit� sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di alcuna violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma vengono adottati in conseguenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio in ordine alla persistenza dell'idoneit� psicofisica o tecnica, essendo funzionali proprio alla verifica dei requisiti psicofisici e di idoneit� tecnica per il possesso della patente di guida

Il Collegio precisa che il carattere discrezionale del provvedimento di revisione, quanto alla valutazione in ordine alla "persistenza" dei requisiti e della idoneit�, richiede l'instaurazione del contraddittorio cos� da consentire l'acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all'"an" dell'applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia pi� opportuno applicare.
Ne deriva che il mero fatto inerente l'accadimento di un sinistro non pu� essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneit�, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano (distinguendola) la singola fattispecie. 

Nel caso di specie non appare evidenziato alcun nesso tra la violazione del codice della strada e i dubbi sulla perdita dell'idoneit� tecnica alla guida non risulta in alcun modo evidenziato, considerata anche l'et� e l'attivit� professionale svolta dal ricorrente il quale, peraltro, ha contestato la sussistenza di una propria colpa, sostenendo il concorso di colpa dell'altro conducente coinvolto, circostanza che avrebbe imposto all'amministrazione una motivazione che tenesse conto della dinamica dell'incidente. 

Trattandosi, inoltre, di una infrazione non sintomatica di inabilit� tecnica alla guida, e di un solo episodio, esprimersi sulla dinamica dell'incidente avrebbe potuto evidenziare le ragioni per le quali la condotta tenuta avrebbe fatto sorgere dubbi sulla idoneit� tecnica del conducente. 

Come rilevato dalla giurisprudenza, la discrezionalit� che in capo alla motorizzazione civile, nell'attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 c.d.s., non esime la predetta Autorit� dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneit� fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati. 

Nulla di tutto questo � stato rinvenuto nella documentazione allegata dall'amministrazione resistente n� nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto affetto dal dedotto difetto di motivazione. 
Il ricorso va quindi accolto e, per l' effetto, va annullato l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti. 


Tutte le notizie