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Data: 01/03/2016 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Torna su LIA Law In Action un provvedimento del Dott. Claudio Casarano del Tribunale Civile di Taranto, Sez. II, 12 gennaio 2016, stavolta in funzioni di giudice d'appello avverso una pronuncia del Giudice di Pace locale, con cui si pone in risalto che, quando è esecutiva, la delibera condominiale di approvazione delle spese abilita il condominio alla loro riscossione; i relativi vizi di invalidità possono essere fatti valere soltanto con l'impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c.; non possono, per contro, essere fatti valere con l'opposizione a decreto d'ingiunzione; di conseguenza, non si può accordare in tale giudizio la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo ex art. 1137 c.c.. Solo nel caso in cui non sia stata proposta l'impugnativa della delibera nulla o inesistente, ma soltanto l'opposizione ad ingiunzione, il giudice di quest'ultima può statuire sulla sospensione della sua efficacia, qualora si dovesse convincere - fumus boni juris - che ricorre davvero un'ipotesi di nullità o addirittura inesistenza della delibera, vale a dire una fattispecie in cui non opererebbe il termine di decadenza ai sensi dell'art. 1137 c.c.; si verserebbe in un'ipotesi in cui la nullità o l'inesistenza della delibera, coerentemente con i principi generali, potrà essere fatta valere dal condomino in via di eccezione avanti al giudice dell'opposizione ad ingiunzione. Trattandosi di una problematica che in concreto assilla molti nostri visitatori, trascriviamo qui di seguito il provvedimento nella sua integralità. Un grazie sentito al Dott. Claudio Casarano, giurista raffinato e infaticabile lavoratore, la cui penna è una presenza assidua sulle colonne virtuali di Studio Cataldi: le sue decisioni sono affreschi sul mondo del diritto, esaurienti, mai autoreferenziali e sempre costantemente sul ...pezzo, vale a dire sull'argomento dell'esposizione. TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1050/2012 promossa da: xxx, rappresentata e difesa dall'Avv. ...; contro Condominio di Via yyy- Taranto, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ...; Oggetto: Comunione e condominio, spese condominiali; Conclusioni: Le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate; MOTIVI DELLA DECISIONE il primo grado La sig.ra xxx, dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. .../2011, emesso dalla stessa autorità in favore del Condominio di via ...per il pagamento di oneri condominiali pari ad euro 2.609,76 oltre spese e competenze della procedura monitoria. L'opponente chiedeva di revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e condannare il condominio convenuto a restituirle le somme che intanto aveva pagato per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; tanto nel presupposto che fossero state calcolate sulla base di tabelle millesimali illegittimamente formate poiché mai approvate dall'assemblea condominiale. L'attrice chiedeva, inoltre, la sospensione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace in attesa dell'esito definitivo di quello pendente davanti al Tribunale di Taranto, Dott.ssa Di Tursi, chiamato a giudicare sulla validità delle delibere assembleari del .../2011 e del .../2011 aventi ad oggetto, tra l'altro, proprio le spese qui contestate. Il convenuto contestava tutte le eccezioni sollevate da controparte e, nel merito, rilevava che la ripartizione delle spese veniva regolarmente approvata dall'assemblea condominiale in virtù di tabelle millesimali in vigore da decenni e mai contestate da alcuno dei condomini. Il giudice di pace, chiamato a decidere, con sentenza n. 16/2012 rigettava l'atto di opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. il fondamento dell'appello L'attrice, con atto di appello regolarmente notificato, impugnava la sentenza del giudice di primo grado deducendone la nullità assoluta per omessa e/o insufficiente motivazione. Secondo l'appellante, in mancanza di regolari tabelle millesimali doveva ritenersi di incerto ammontare il credito ingiunto; ricordava a tal proposito che l'onere della prova in materia ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. gravava pure sul creditore opposto. L'attrice chiedeva, altresì, di disporre la riunione di questo giudizio con quello pendente tra le medesime parti davanti al Tribunale di Taranto, Dott.ssa Di Tursi, per connessione oggettiva e soggettiva, dal momento che aveva ad oggetto le delibere con le quali l'assemblea condominiale approvava le quote ordinarie, i consumi d'acqua e le spese straordinarie poi richieste con il decreto ingiuntivo qui opposto. la difesa dell'appellato Si costituiva il Condominio di Via ...contestando la fondatezza dell'appello. In merito alle tabelle millesimali, il convenuto ribadiva che erano in vigore da circa quarant'anni e mai erano state oggetto di contestazione da parte di alcun condomino. Solo nell'ultimo anno la sig.ra ... aveva sollevato la nullità di tali tabelle allo scopo "di suffragare le sue pretestuose contestazioni". Riprendendo un principio affermato dalla S.C., la difesa convenuta aggiungeva che la formazione delle tabelle millesimali, non richiedendo la forma scritta ad substantiam, può avvenire anche per facta concludentia; di conseguenza le tabelle millesimali in uso presso il Condominio di Via ...sarebbero legittime e la ripartizione delle spese condominiali effettuata in base ad esse sarebbe valida. All'udienza del 21/10/2015 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, concedendosi il termine ridotto di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per le eventuali repliche . la delibera condominiale di approvazione delle spese quando è esecutiva abilita il condominio alla loro riscossione – i suoi vizi di invalidità possono essere fatti valere solo con l'impugnativa ex art. 1137 c.c. – non possono invece essere fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo – di conseguenza non si può dare in quest'ultimo giudizio la sua sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio ex art. 1137 presupposto L'appello va rigettato in quanto non era proprio proponibile l'azione proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso in esame ricorre identità infatti tra i motivi che fondavano l'impugnativa ex art. 1137 c.c. della delibera di approvazione del riparto delle spese e quelli che l'appellante poneva a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Se il giudice della impugnativa della delibera non ha ritenuto di sospendere in via cautelare la sua efficacia esecutiva, non si vede come un risultato diverso possa darsi proponendo la stessa causa nella forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, in casi come quello in esame, possono allora essere fatti valere motivi relativi alla efficacia esecutiva della delibera o motivi sopravvenuti: ad esempio intervenuta sospensione della efficacia della delibera ex art. 1137 c.c. o suo annullamento con sentenza passata in giudicato. L'improponibilità dell'opposizione si dà anche quando si facciano valere motivi diversi da quelli che hanno formato oggetto della impugnativa della delibera; deve infatti ricordarsi che questi diversi motivi avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di decadenza ex art. 1137 c.c.. A fortiori quindi non potrebbero rivivere sotto la diversa forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Insomma la regola così individuata si spiega con l'opzione legislativa della presunzione di legittimità della delibera condominiale; così è protetta infatti sia l'esigenza che intanto segua il pagamento delle spese condominiali, sebbene sia stata impugnata la delibera che le contemplava, sia la corretta gestione condominiale. Solo il giudice della impugnativa della delibera condominiale può delibare sulla sospensione in via d'urgenza della sua efficacia esecutiva. Si spiega allora perché la S.C. a Sezioni Unite sia giunta alla esclusione del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c. in materia (n. 4421 del 27-02-2007): "La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137, comma 2, c.c. l'esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito". Alla stregua del principio così affermato dalla S.C. a S.U., deve ritenersi che anche in caso di nullità o inesistenza della delibera, ossia in quei casi in cui non va osservato il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto infatti per i vizi che comportano l'annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice già investito della impugnativa della delibera, il quale anche in questi casi ha il potere di sospendere o meno l'efficacia della delibera; non può quindi essere richiesto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Solo nel caso in cui non sia stata proposta l'impugnativa della delibera nulla o inesistente, ma solo l'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di quest'ultima può decidere sulla sospensione della sua efficacia, qualora si dovesse convincere (fumus boni iuris) che ricorra davvero un caso di nullità o addirittura inesistenza della delibera, un caso cioè in cui non opererebbe il termine di decadenza ex art. 1137 c.c.. Si tratterebbe infatti di una ipotesi in cui la nullità o l'inesistenza della delibera - in coerenza con i principi generali - dal condomino può essere fatta valere in via di eccezione davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Il carattere assorbente, per il rigetto dell'appello, della interpretazione preferita in ordine ai rapporti tra le due azioni evocate, esime il giudice dall'esame del merito della questione della validità o meno delle tabelle millesimali anche quando si siano formate per facta concludentia da parte di tutti i condomini (peraltro ammissibile, non dandosi in materia una forma scritta ad substantiam); meno che mai può esaminarsi la nuova domanda di formazione di nuove tabelle, evocata in II grado. La sentenza impugnata va dunque confermata. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante; si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto dell'effettiva attività svolta. P.T.M. Pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 16/2012 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, proposto dalla sig.ra xxx nei confronti del Condominio di Via yyy, in Taranto, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sopportate dall'appellato, che si liquidano, in suo favore, per compenso professionale, in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Taranto, 11-01-2016 f.to Il giudice – dott. Claudio Casarano |
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