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Data: 01/03/2016 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Se i convenuti, che hanno proposto domanda riconvenzionale nel processo, omettono di partecipare al procedimento di mediazione disposto dal giudice senza addurre alcuna giustificazione, sono condannati al pagamento di una multa pari al contributo unificato e le rispettive riconvenzionali vengono dichiarate improcedibili. Lo ha disposto il Tribunale di Roma, tredicesima sezione, in una sentenza (qui sotto allegata) del 17 dicembre 2015 (giudice Moriconi). La vicenda portata all'attenzione del Tribunale riguarda una donna, che attraversava fuori dalla strisce pedonali, rimasta investita dallo scooter guidato da un ragazzo, ma di proprietà altrui. Il giudice aveva formulato in prima battuta una proposta conciliativa, ex art. 185-bis c.p.c., assegnando alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta; scaduto infruttuosamente tale termine, le parti avrebbero dovuto affidarsi al procedimento di mediazione. L'attrice, poichè evidentemente non era stato raggiunto alcun accordo in base alla proposta del giudice, introduceva la mediazione, alla quale partecipava anche la compagnia assicurativa coinvolta, a mezzo di procuratore speciale, che depositava copia della procura ricevuta. Tuttavia, la stessa attrice non interveniva alla seduta, presentandosi in sua vece un avvocato che si dichiarava suo procuratore speciale, in sostituzione di altro legale, senza depositare alcun documento attestante tale qualifica Addirittura, i convenuti non erano presenti, avendo inviato un fax con il quale informavano della loro volontà di non partecipare alla mediazione. Il giudice evidenzia che l'attrice non può considerarsi regolarmente presente in mediazione, non essendosi presentata di persona, e neppure si può ritenere corretta una sua rappresentanza sostanziale da parte di altro soggetto, non essendo stata prodotta ed acquisita dal mediatore copia della procura speciale rilasciata asseritamene all'avvocato sostituito. Il Tribunale rammenta che al procedimento di mediazione la parte persona fisica (con ciò escludendosi ovviamente persone giuridiche et similia) deve comparire personalmente, assistita da un avvocato come espressamente richiesto dall'art. 8 primo comma terzo periodo d.lgs. 28/2010. Eccezionalmente può ammettersi la rappresentanza a mezzo procura speciale, laddove sussistano validi e comprovati motivi che impediscano la partecipazione personale. Fra l'altro, una rappresentanza fondata su una mera procura non notarile (come avvenuto nel caso di specie) difficilmente può propiziare un accordo: ciò in quanto solo la parte personalmente sa cosa gli interessa veramente, cosa è rinunciabile e cosa non lo è e via dicendo, e anche perché solo in questo modo le altre parti possono essere sicure di concludere un accordo valido ed efficace, immune da successive contestazioni da parte del presunto rappresentato che contesti l'esistenza, la veridicità e la latitudine del mandato (e quindi la sussistenza dei poteri rappresentativi della parte assente dichiarati dal mandatario) contenuto in una mera scrittura privata. Ciononostante, il giudice non trae conseguenze pregiudizievoli per l'attrice da tale irregolarità solo in quanto la mediazione in ogni caso non ha potuto aver ulteriore corso a causa dell'assenza dei convenuti: si tratta di assenza del tutto ingiustificata non avendo i medesimi neppure offerto una qualche ragione a presidio della loro assenza. Da tale assenza ingiustificata, il giudice dispone a carico dei convenuti la condanna al pagamento di una somma ulteriore pari al contributo unificato, una sorta di "multa, nonché, quale conseguenza ulteriore, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale da essi proposta: infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere necessario che anche la domanda riconvenzionale debba essere preceduta dall'esperimento di mediazione sia nel caso di mediazione obbligatoria per la materia che la riguarda e sia nel caso di mediazione demandata.
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