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Data: 02/03/2016 10:55:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò di Roberto Paternicò - Gli OICVM sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, quindi, Intermediari finanziari specializzati nell'investimento collettivo in valori mobiliari. Nel nostro ordinamento sono stati introdotti dal decreto legislativo 84/1992 (direttiva 1985/611/CEE) e poi disciplinati dal Testo Unico della Finanza (TUF). Svolgono attività d'investimento (es. le azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni ed altri titoli di debito) dei capitali raccolti presso il pubblico. Sono soggetti al principio della ripartizione dei rischi per cui le cui quote o le azioni di tali organismi sono riacquistate o rimborsate a carico del patrimonio dell'organismo stesso, su richiesta dei portatori. Gli OICVM sono equivalenti alla nostra categoria degli OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) che comprendono: i fondi comuni di investimento, le SICAV (società di investimento a capitale variabile) e da ultimo le SICAF (società di investimento a capitale fisso). Con atto del Governo n. 255, si da attuazione alla direttiva 2014/91/UE in materia e per quanto riguarda le funzioni di depositario, per le politiche retributive e le sanzioni. Si prevede di apportare modifiche ed integrazioni al TUF per l'integrale applicazione della direttiva, ricorrendo alla normativa secondaria di Consob e dalla Banca d'Italia. Le stesse Autorità di vigilanza dovranno provvedere, in relazione alle proprie competenze, ad imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni dalla direttiva nonché organizzare il ricevimento delle segnalazioni di violazioni, anche, dei dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari. Tra le principali disposizioni s'interviene sui requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, sia per il settore bancario e creditizio sia agli enti operanti nel settore finanziario, richiedendo requisiti di competenza e correttezza ed il divieto di cumulo degli incarichi. I poteri delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e Consob) sono ampliati per la rimozione di uno o più esponenti aziendali per specifiche disposizioni di Legge e sono rafforzati i meccanismi di segnalazione, sia all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza, per eventuali violazioni normative. In caso di conflitto d'interesse é previsto l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere, sostituendo il vigente obbligo dell'amministratore d'informare il Consiglio dell'interesse di cui è portatore per una specifica operazione Vengono adeguati gli importi delle sanzioni che verrebbero, prioritariamente, irrogate alla persona giuridica e poi alle persone fisiche sulla base di specifiche condizioni di legge. In allegato, alcune note illustrative e l'atto del Governo. |
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