Data: 04/03/2016 21:05:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 4053/2016 depositata il 26 febbraio, nel pronunciarsi per l'ennesima volta sulla materia dei sinistri stradali ha precisato che al cliente, per essere risarcito, basta provare che il sinistro � effettivamente avvenuto e con che modalit�, che la polizza esisteva e che il premio assicurativo relativo a quel determinato periodo era stato pagato.

Forniti tali elementi dall'assicurato, � la Compagnia che pretende di essere esonerata dalla corresponsione dell'indennizzo richiesto a dover dimostrare il fatto estintivo delle pretese o, quanto meno, la denuncia tardiva dell'incidente, idonea a decurtare l'ammontare del dovuto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1915 del codice civile.

In caso contrario, insomma, bisogna pagare.

Cos� nel caso di specie il giudice della capitale ha accolto il ricorso presentato da un cliente che, intervenuto per aiutare il padre a non ferirsi con una sega circolare difettosa, aveva riportato danni alla mano destra.

Provati il fatto e le modalit� dell'accaduto e di aver stipulato con la Compagnia convenuta e regolarmente pagato una polizza infortuni, l'uomo ha diritto ad essere risarcito.

Oltre all'indennizzo dovuto per l'infortunio, all'uomo spettano anche gli interessi per ritardo nel pagamento, liquidati dal giudice secondo equit�.

Mano al portafogli: la Compagnia, che non si � adeguatamente difesa, non pu� pi� far nulla se non pagare.


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