Data: 05/03/2016 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'articolo 7, comma 8, del codice della strada prevede che il Comune che assume l'esercizio diretto di un parcheggio con custodia, lo dà in concessione o prevede che vengano installati dispositivi di controllo è tenuto anche a riservare un'area di parcheggio adeguata che, a seconda dei casi, rimanga senza custodia o senza dispositivi di controllo. La norma prosegue precisando che tale obbligo non sussiste per le aree pedonali o a traffico limitato o per altre zone di rilevanza urbanistica particolare, che siano adeguatamente individuate e delimitate, nelle quali sussistano esigenze e condizioni di traffico particolari.

La Corte di cassazione, in argomento, ha recentemente precisato alcuni dei limiti entro i quali l'amministrazione comunale, al verificarsi di determinate condizioni, può quindi derogare al predetto obbligo.

Più in particolare, i giudici di legittimità, con la sentenza numero 4130/2016 depositata il 2 marzo (qui sotto allegata), hanno rigettato il ricorso presentato da un automobilista avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trento aveva a sua volta rigettato gli appelli dallo stesso proposti avverso le sentenze del Giudice di pace che avevano ritenuto legittimi i verbali di contestazione per soste effettuate in aree di parcheggio a pagamento senza esposizione della quietanza.

Il ricorrente, in particolare, ha tentato di fare leva proprio sulla circostanza che nella zona in cui erano state elevate le contravvenzioni mancavano stalli liberi riservati alla sosta senza limitazioni.

Tuttavia, nel lamentare ciò, l'uomo non ha tenuto conto del fatto che la predetta zona era un'area di seconda corona centrale che, in funzione della distanza di soli 500/600 metri dal centro storico, manteneva le caratteristiche di area centrale ed era interessata da una consistente domanda di sosta.

Si tratta, insomma, di un chiaro esempio in cui sono integrate le condizioni di traffico idonee a giustificare la deroga al principio generale di cui al comma 8 dell'articolo 7 del codice della strada.

Con la conseguenza che deve ritenersi del tutto legittima la scelta discrezionale compiuta dall'amministrazione comunale di non garantire adeguati stalli liberi, scelta, quindi, insuscettibile di sindacato.

L'automobilista, insomma, deve pagare. Non solo le multe ma anche le spese di giudizio!


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