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Data: 04/03/2016 21:06:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Accoglibile il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del coniuge per ottenere il rimborso delle spese straordinarie destinate all'educazione del figlio, anche se sono state decise soltanto dall'ex. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 4182/2016 (qui sotto allegata) su ricorso di un padre che si era opposto al decreto ingiuntivo con cui l'ex moglie chiedeva il rimborso di oltre 4mila euro, rappresentanti il 50% delle spese scolastiche sostenute per il figlio. L'uomo lamentava che l'ex non avesse con lui discusso circa le spese, essendosi limitata a iscrivere di propria iniziativa il figlio in un istituto privato per recuperare un ritardo scolastico. Il giudice del merito sostiene che non risulta prescritto nell'ordinanza presidenziale che i genitori debbano concordare le spese scolastiche, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si può tutt'al più discutere circa la necessarietà di tali esborsi. Non avendo il ricorrente contestato alcunché, l'obbligo del rimborso può fondarsi per i giudici sul dato obiettivo dell'anticipazione della spesa. In sede di legittimità, il ricorrente sostiene che a norma dell'art. 155 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, debbano essere assunte di comune accordo tra i coniugi ovvero, in caso di disaccordo, la decisione vada rimessa al giudice. Il ricorrente contesta proprio il mancato coinvolgimento del giudice a seguito della sua aperta opposizione alle decisioni della ex, che invece aveva non solo agito di sua iniziativa, ma si era rivolta alle autorità giudiziarie per ottenere dal marito il rimborso di meta della spesa già effettuata. Per gli Ermellini, il ricorso non merita però accoglimento: la giurisprudenza di legittimità, infatti, esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al maggiore interesse dei figli. Quindi, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Per consentire al giudice una corretta ed efficace valutazione di tali circostanze, il coniuge convenuto in giudizio per rimborsare la spesa deve opporre specifici motivi di dissenso valutabili dal magistrato. Neppure assume rilievo la contestazione da parte del ricorrente riguardante l'emissione del decreto ingiuntivo, di credito illiquido e inesigibile: l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione, la quale stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche relative ai figli, costituisce valido titolo esecutivo. Poiché la misura del contributo da versare non può essere predeterminata aprioristicamente, ne deriva l'ammissibilità dell'azione monitoria e la legittimità dell'emanazione del decreto che quantifichi e documenti l'effettivo esborso, salva la possibilità per il coniuge dissenziente di far valere le proprie ragioni di dissenso nel giudizio di opposizione. Poiché nel caso di specie una tale opposizione non è stata posta in essere dal ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
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