Data: 06/03/2016 18:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4092 del 2 marzo 2016 (qui sotto allegata), ha recentemente tentato di fare chiarezza circa i poteri che Cassa Forense ha nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della pensione

Nel fare ci�, i giudici hanno innanzitutto ricordato che, ai sensi della legge numero 576/1980, la pensione di anzianit� � corrisposta a coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e che tale previsione va interpretata nel senso che l'iscrizione in tanto pu� ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata dall'esercizio dell'attivit� professionale

Su tale necessaria premessa, la Cassazione ha chiarito entro quali limiti temporali la Cassa pu� verificare l'effettivit� dell'esercizio della professione, precisando che tale verifica non pu� andare oltre il quinquennio precedente la domanda di pensione solo nel caso in cui non � stata esercitata la facolt� di revisione e l'interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione.

Con la medesima pronuncia, i giudici hanno affrontato anche numerose altre tematiche di rilievo nei rapporti tra avvocati e Cassa, precisando tra le altre cose che, in via generale, sussiste un obbligo in capo all'ente previdenziale degli avvocati di verificare l'esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione.

A tal fine la Cassa � munita di un autonomo potere di accertamento dei requisiti per l'iscrizione e, in assenza di essi, pu� anche procedere all'annullamento della posizione contributiva dell'iscritto. Ci� ovviamente senza compromettere in alcun modo lo status professionale dello stesso che, infatti, deriva dall'iscrizione all'albo.


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