Data: 07/03/2016 19:57:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Finalmente al via le operazioni per l'erogazione dell'ASDI (Assegno di disoccupazione), misura assistenziale istituita a decorrere dall'1 maggio 2015, e in via sperimentale per il solo 2015, dal d.lgs. 22/2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". 

Con la circolare 47/2016 (qui sotto allegata) l'INPS ha chiarito che la misura ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori gi� beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.

Requisiti


Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e, quindi, ai lavoratori in et� prossima al pensionamento.
Il richiedente dovr�  essere ancora in stato di disoccupazione e in condizioni economiche di bisogno (possesso di un'attestazione ISEE, in corso di validit�, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000) e dovr� anche aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l'impiego.
Si tratta di una condizione necessaria, poich� in mancanza l'Inps non proceder� all'erogazione dell'ASDI, mancando uno dei requisiti previsti dalla norma. 

Si precisa, inoltre, che presupposto per la concessione dell'ASDI � che il richiedente non sia decaduto dalla NASpIprima del termine naturale di durata della stessa. 
Non possono usufruire dell'ASDI, invece, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'anticipazione della NASpI

Presentazione della domanda


Gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

A causa dei ritardi operativi, esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l'1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell'Istituto della presente circolare, per i quali quindi, sia gi� decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Erogazione dell'assegno


L'assegno � erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.
Tuttavia, la possibilit� di poter fruire dell'ASDI � condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull'arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell'ASDI non pu� percepire la prestazione se ne ha gi� usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonch� per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennit� NASpI.

Presentazione della domanda


Le modalit� di presentazione della domanda, per cui � prevista una gestione esclusivamente in via telematica, sono:

a) via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
b) tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);
c) tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Compatibilit� con trattamenti assistenziali e pensionistici


La percezione dell'ASDI sar� compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l'avvio di una attivit� lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilit� e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Inoltre, la percezione dell'ASDI sar� compatibile con diversi trattamenti assistenziali o pensionistici, ad esempio assegno o indennit� a cieco civile/sordomuti/invalido, pensione ai superstiti/di guerra/facoltativa.

Il beneficio sar� invece incompatibile con assegno sociale, pensione di vecchiaia/di anzianit�/anticipata e pensione di inabilit�.
Trattandosi di prestazione avente natura assistenziale, l'ASDI � pertanto esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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