Data: 19/04/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non pu� scattare la condanna per violenza sessuale se manca un'accurata previa verifica, particolarmente precisa e penetrante, delle dichiarazioni della vittima, non potendosi ritenere sintomatico dell'offesa subita un mero disagio mostrato in alcune occasioni.
Il giudice sar� tenuto ad analizzare e adeguatamente motivare la credibilit� soggettiva del dichiarante, pi� di come farebbe con un normale testimone.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 9135/2016 (qui sotto allegata).
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata commessa per un lungo periodo di tempo e in pi� occasioni in danno della nipote infradecenne al momento in cui sarebbe iniziata la condotta criminosa.
La decisione, con condanna a 8 atti di reclusione, veniva ribadita in appello in base al complessivo giudizio di attendibilit� della minore parte offesa.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe sottoposto il giudizio di attendibilit� della parte offesa a quello stringente vaglio critico che, secondo la giurisprudenza di legittimit�, si pone ogniqualvolta le dichiarazioni di questa sono sostanzialmente le uniche fonti accusatorie su cui si basa la sentenza di condanna.

Gli Ermellini evidenziano che nei reati coinvolgenti la violazione della sfera sessuale dell'individuo, la penale responsabilit� dell'agente pu� essere provata anche soltanto attraverso le dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa; come spesso accade, questo genere di reato si verifica in genere alla esclusiva presenza del soggetto agente e del soggetto passivo del reato.

Tuttavia, chiarisce il Collegio, � necessario che l'Autorit� giudiziaria provveda a una previa e accurata verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilit� soggettiva del dichiarante e dell'attendibilit� intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere pi� penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel caso di specie tale penetrante verifica non sarebbe stata compiuta dai giudici del merito, che hanno negato rilevanza, in maniera ripetuta, alle obiettive incongruenze riscontate nel narrato della persona offesa per la parte riferita agli episodi di violenza sessuale pi� risalenti nel tempo.

La minore, ad esempio, dichiara di aver subito abusi quando aveva 4 o 5 anni, nel corso di una vacanza: collocazione temporale imprecisa, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, in quanto sono eventi contestualizzati quando di anni la bambina ne aveva in realt� 8 o 9.
Ancora la difesa rileva che i genitori della piccola hanno dichiarato che la minore, quando era in tenera et�, non avrebbe avuto occasione di trovarsi da sola con lo zio.

Anche circa episodi pi� recenti le dichiarazioni della minore contrastano con il fatto che l'imputato, svolgendo un'attivit� lavorativa, non si sarebbe potuto trovare presso la casa della nonna della piccola quando, secondo il suo racconto, si sarebbero verificati episodi di violenza; ricostruzione ancor pi� incredibile se si pensa che in quel periodo in casa, oltre alla nonna, vi era anche l'altro zio, il fratello dell'imputato, ed entrambi non avessero mai notato nulla.
La Corte di merito, invece, superando la genericit� del racconto, ha dichiarato i fatti pienamente provati ponendoli e fondamentali anche per la determinazione della pena, essendo in parte avvenuti quando la parte offesa aveva meno di dieci anni.

Per la Cassazione si tratta di un procedimento illogico, cos� come � illogico l'aver svilito le dichiarazioni rese dagli stessi genitori della ragazza, liquidate dalla Corte d'Appello come volte a scagionare s� stessi dalla responsabilit� che avrebbe potuto derivargli a causa dell'omessa vigilanza sulla bambina. 
Invece, gli stessi genitori, certamente non animati dalla volont� di scagionare l'odierno imputati, si sono addirittura costituiti parte civile.
Neppure potrebbe comunque ritenersi alcuna colpa nei confronti di chi, in assenza di particolari motivi di sospetto, affida per un breve periodo di tempo un bambino ad un comune prossimo congiunto.

Il giudice d'appello si � limitato a ritenere logicamente indicativi degli abusi subiti, i malesseri fisici manifestati dalla ragazza in ambiente scolastico, durante il corso di educazione sessuale.
Malesseri che la vittima aveva tuttavia mostrato anche in occasione di prove scolastiche impegnative,  sicch� gli stessi appaiono essere piuttosto indice di un'emotivit� spiccata, tale da coinvolgere, in presenza di fattori di stress, anche la componente fisica della persona e non solo quella psicologica.

In tale quadro probatorio e indiziario a carico del prevenuto, la Cassazione esclude di poter tranquillamente esprimere un giudizio di responsabilit� penale nei suoi confronti.
Pertanto, la sentenza andr� annullata e rinviata affinch� il giudice possa esaminare nuovamente il materiale processuale a sua disposizione e rivalutare, tenuto conto della segnalate aporie motivazionali, la sussistenza o meno degli elementi per confermare l'affermazione della penale responsabilit� dell'imputato contenuta nella sentenza del giudice di prime cure.

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