Data: 07/03/2016 19:56:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Utilissima sentenza quella oggi in commento, la n. 81/2016 del Tar Puglia - Lecce, sezione 1, che ci consente di trarre validi spunti al fine di procedere, in casi analoghi, al ricorso per l'annullamento del provvedimento del Questore di revoca della licenza e libretto di fucile ad uso caccia.
Tizio subisce la revoca della licenza detta, gi� rilasciatagli: ricorre quindi impugnando la nota.
I Magistrati ritengono fondati gli argomenti del ricorrente (violazione dell'art. 43 r.d.773/31, eccesso di potere per contraddittoriet� e mancanza di motivazione), partendo dalla ricostruzione del quadro normativo.

L'impianto normativo di riferimento

Art. 11 T.U.L.P.S.: salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libert� personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi � sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o � stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Inoltre, le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato una condanna per delitti contro la personalit� dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorit�, e a chi non pu� provare la sua buona condotta.
Infine, le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
Art. 43 T.U.L.P.S.: oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non pu� essere conceduta la licenza di portare armi a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libert� personale per violenza o resistenza all'autorit� o per delitti contro la personalit� dello Stato o contro l'ordine pubblico; a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo d'armi. La licenza pu� essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non pu� provare la sua buona condotta o non da affidamento di non abusare delle armi.

La giurisprudenza sulla questione

Il Tar segnala che (C.d.S. III, 11.03.2014 n. 3547) il compito discrezionale dell'Autorit� di P.S. non � sanzionatorio ma � quello di prevenire abusi nell'uso delle armi, a tutela della privata e pubblica incolumit�: pertanto potrebbero incidere su questo tipo di valutazione anche circostanze idonee a mostrare profili di non completa affidabilit� al loro uso.

In buona sostanza, non sarebbe richiesta una particolare motivazione, ma l'esistenza dei presupposti valutativi non arbitrari.

Ebbene, visto questo orientamento, il Tar ritiene per� che il potere dell'amministrazione vada esercitato nel rispetto della coerenza logica e della ragionevolezza, con un resoconto in motivazione dell'adeguata istruttoria svolta, utile a mettere in luce perch� il richiedente sia ritenuto non idoneo, pericoloso o capace di abusi.

Se queste premesse sono vere, nel caso esaminato l'Amministrazione ha basato la revoca su ipotesi di generiche conflittualit� familiari e le ha poste in nesso causale con la capacit� di abuso delle armi.

Ora, tutto questo non � accettabile, considerato che le norme come sopra illustrate prevedono situazioni diverse in forza delle quali negare la licenza: l'unica cosa che avrebbe dovuto fare l'amministrazione era di motivare congruamente sulle circostanze di "sospetto", cosa che evidentemente � mancata, tanto pi� il ricorrente del caso era persona integerrima, non imputata, non violenta ecc.

Gli "assunti tautologici"

Tante volte, esaminando casi simili a quello qui in commento, ci rendiamo conto di come possa essere semplice per l'Autorit� "rifugiarsi" dietro quegli assiomi tautologici, cio� dietro principi ridondanti assunti come veri solo perch� ritenuti evidenti (l'assioma potrebbe essere: la presunta emersione di elementi tali da far ritenere che il richiedente non sia in possesso dei prescritti requisiti di completa affidabilit�)

Il deficit istruttorio

La carenza di istruttoria nel caso analizzato � consistita essenzialmente nel fatto che sono rimaste del tutto sconosciute le vere ragioni atte a sostenere il "sospetto di abuso" nell'uso dell'arma.

Cosa fare in casi simili?

E' semplice: controllare per bene il contenuto del provvedimento di revoca del Questore e, nel caso si noti la vistosa violazione delle norme sopra richiamate e ci si accorga che sono stati travisati dall'Amministrazione i criteri guida offerti dal Consiglio di Stato, ricorrere senza indugio al Tar.

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