Data: 07/03/2016 19:59:00 - Autore: Grazia Zaccaria

di Grazia Zaccaria - Con la sentenza della Cassazione, Sesta Sezione, n. 4002/2016 si � aperto un nuovo capitolo per il rito in materia di liquidazione degli onorari di avvocati, in virt� del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011, ed a seguito dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1� settembre 2011, n. 150 anche in ipotesi che la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilit� per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilit� della domanda.".

La portata innovativa sul rito ex art. 14, D.Lgs. n. 150/2011

Trattasi di un principio di portata innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza. Basti pensare che � del 2015 la sentenza della Seconda Sezione della Cassazione, n. 19873, che, nel definire l'ambito applicativo dell'inappellabilit� dell'ordinanza che definisce il procedimento speciale in questione, ancora distingue tra controversie riguardanti l'"an" e controversie concernenti il "quantum", stabilendo che l'ordinanza che statuisca anche sull'"an" del compenso esula dalla sfera applicativa dell'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011 ed �, pertanto, impugnabile con appello e non con il solo ricorso in cassazione.

Tale pronuncia, portavoce del precedente consolidato orientamento, � stata messa nell'oblio dalla sentenza Cass. n. 4002/2016, in base alla quale il rito introdotto dal Decreto taglia-riti � l'unico procedimento obbligatorio nella materia della liquidazione dei compensi degli avvocati, senza doversi pi� porsi il problema di verificare se essa riguardi solo l'entit� della somma richiesta o anche gli stessi presupposti del diritto al compenso (si pensi, a titolo esemplificativo, all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per responsabilit� professionale).

Il procedimento monitorio

Tuttavia, restano sempre esclusi dal campo applicativo del rito speciale le controversie concernenti la liquidazione dei compensi per prestazioni di diritto penale, amministrativo e stragiudiziali di diritto civile non collegate ad alcun procedimento giudiziale (riferendosi la L. n. 794/1942 alle sole prestazioni giudiziali civili), nonch� tutte quelle cause di valore inferiore a euro 5.000,00,di competenza del Giudice di Pace (spettando la decisione al Tribunale in composizione collegiale).

Per tali controversie l'avvocato dovr� agire con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c.:

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'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011 ha infatti abrogato gli artt. 29 e 30 L. n. 794/1942 ed ha cos� modificato l'art. 28: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1� settembre 2011, n. 150.".

La non operativit� della negoziazione assistita

Resta il dato comune ai due ricorsi di cui agli artt. 633 c.p.c. e 14, D.Lgs. n. 150/2011 consistente nella non operativit� della negoziazione assistita obbligatoria, prevista in generale per tutte le cause, tra parti private o tra imprenditori, relative al pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo richieste, inferiori a euro 50.000,00.

Grazia Zaccaria - gra.zac@libero.it


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