Data: 09/03/2016 16:20:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il silenzio a fronte dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il mancato pagamento della somma richiesta, sono elementi sufficientemente indicativi della sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo e giustificano la decisione del giudice di concedere la provvisoria esecutivit� del decreto ingiuntivo

Questo � quanto emerge dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona (giudice est. Massimo Vaccari) il 19 febbraio 2016 (qui sotto allegato). 
L'ufficio giudiziario evidenzia che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione, come disposto dall'art. 4, comma 1, decreto legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014): con tale modifica il legislatore ha disposto che la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto pu� essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Pertanto il silenzio della parte invitata a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, per richiamo espresso della norma,  pu� avere effetto non solo nella parte riguardante le spese del giudizio, ma anche in termini di responsabilit� processuale aggravata (art. 96 c.c.) e per l'eventuale provvisoria esecutoriet� del decreto ingiuntivo.
Nonostante il richiamo all'art. 642, primo comma, c.p.c. fatto dal predetto articolo, il Tribunale chiarisce che la concessione della provvisoria esecutivit� a seguito del mancato riscontro a concludere la convenzione di negoziazione assistita, deve ritenersi facoltativa.

Ci� in quanto "tale richiamo deve ritenersi errato, poich� la norma da ultimo citata impone la concessione della provvisoria esecutivit� del decreto a fronte della produzione, a sostegno del ricorso monitorio, di prove scritte qualificate, alle quali non � assimilabile l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita".

Per il Tribunale scaligero, il richiamo corretto avrebbe invece dovuto essere all'art. 642, secondo comma, c.p.c. che consente la concessione della provvisoria esecutivit� a fronte di un grave pregiudizio nel ritardo.

Nel caso in esame, indubbiamente il grave pregiudizio del ritardo � sorretto da elementi sufficientemente indicativi quali il silenzio dell'ingiunta di fronte all'invito a concludere la convenzione e il mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura azionata, nonostante il tempo trascorso dal momento dell'invio del'invito.

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