Data: 14/03/2016 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Niente falso ideologico per il dottore commercialista che attesta un piano di concordato preventivo. Il motivo? Non si tratta di pubblico ufficiale.

Proprio sulla base di tali argomentazioni, la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza numero 9542/2016 depositata l'otto marzo (qui sotto allegata), ha respinto il ricorso con il quale il Pubblico Ministero, contrariamente al Tribunale di Nuoro, ribadiva, invece, la configurabilit� del reato.

Correttamente, per la Corte, il Tribunale ha posto in evidenza il fatto che nella norma manca un'espressa attribuzione al professionista commercialista della qualit� di pubblico ufficiale, qualit� invece riconosciuta dalla legge fallimentare ad altri soggetti delle procedure concorsuali (si pensi, ad esempio, al curatore, al commissario giudiziale e al commissario liquidatore).

Sulla base di tale elemento, oltretutto, gi� la stessa Cassazione aveva escluso, come ricordato nella sentenza in commento, la qualit� di pubblico ufficiale in capo al liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo.

Non c'� dunque motivo per ritenere che lo stesso ragionamento non debba ritenersi valevole anche per il commercialista che sia incaricato di redigere la relazione circa il piano di fattibilit� della procedura.

Tutto ci� senza dimenticare che comunque l'attestazione posta dal professionista non vincola il controllo di legittimit� che il giudice comunque esercita sul giudizio di fattibilit� del concordato e che la valutazione nel merito su tale giudizio � affidata ai creditori.

Di conseguenza, le funzioni del commercialista sono quelle di un consulente che, peraltro, non restano strumentali solo all'esercizio dell'attivit� giudiziaria.


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