Data: 11/03/2016 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La nomina del difensore di fiducia, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, è valida ed efficace nel procedimento principale, al quale il procedimento incidentale accede, con la conseguenza che l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si proietta sulla sentenza di primo grado e su quella impugnata, per lesione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza 9879/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ricorrente deduce che nel verbale di identificazione, redatto il 13 giugno 2010, gli era stato nominato, in mancanza di nomina fiduciaria, un  difensore d'ufficio; il 25 giugno 2010 veniva poi depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato con contestuale nomina del difensore di fiducia, accolta dal G.i.p. del Tribunale di Bologna con decreto del 14 luglio 2010, notificato al difensore il giorno successivo.

Ciò nonostante, né l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 11 novembre 2010, né il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati al difensore di fiducia, cosicché durante il giudizio di primo grado l'imputato era stato assistito dal difensore di ufficio.

Per la Cassazione ha quindi ragione il ricorrente a dedurre la nullità dell'atto, della sua notifica, della sentenza di primo grado e di ogni atto successivo, ivi compresa la sentenza di secondo grado, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluta ai sensi degli art.178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. 

Gli Ermellini chiariscono che la nomina del difensore di fiducia, effettuata nella procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello stato, è valida nel procedimento principale se ad esso espressamente si riferisce, come nella fattispecie.

Né risulta pertinente il riferimento della Corte di appello alla pendenza del procedimento principale dinanzi ad autorità giudiziaria diversa (Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola) da quella presso la quale fu instaurata la procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello stato per desumerne l'inefficacia della nomina fiduciaria, poiché l'istanza fu correttamente presentata all'autorità procedente, da individuarsi, alla data del 25 giugno 2010, nel P.M. presso il Tribunale di Bologna.

Pertanto la Corte annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e l'avviso formulato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.  

Tutte le notizie