Data: 21/03/2016 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il buono pasto è un contributo che le aziende danno ai loro dipendenti, da utilizzare per l'acquisto di pasti o generi alimentari presso ristoranti, bar, gastronomie, supermercati eccetera. Si tratta di un servizio offerto come alternativa alla mensa aziendale.

Anche se ciò sembra naturale, il Tribunale di Milano si è trovato recentemente a doversi pronunciare sull'argomento, facendo chiarezza circa i rapporti tra mensa aziendale e buoni pasto.

Con la sentenza numero 3202, depositata dalla sezione lavoro il 25 novembre 2015 (qui sotto allegata), il giudice meneghino ha infatti precisato che il diritto alla fruizione del pasto aziendale non coincide con il diritto alla percezione del ticket restaurant.

Così, affinché un dipendente maturi il diritto al buono pasto è imprescindibile l'assenza di una mensa aziendale o, comunque, di un servizio sostitutivo in locali con i quali l'azienda abbia stipulato una convenzione.

Nel caso di specie, quindi, è stato respinto il ricorso di un dipendente che pretendeva la corresponsione del ticket giornaliero di euro 6,20 anche dopo essere stato trasferito da una sede di una società in cui non erano presenti né una mensa né una convenzione per la consumazione del pasto ad un'altra sede della medesima società nella quale, invece, era stato predisposto un servizio sostitutivo della mensa fruibile con smart card ricaricabile.

Con la conseguenza che il dipendente, pur continuando ad avere diritto al pasto aziendale, non aveva tuttavia più diritto al buono pasto.

Anche i tentativi del ricorrente di far valere il fatto che il pasto nei locali convenzionati non era fruibile nei periodi di tempo in cui egli poteva recarsi a consumarlo non hanno trovato accoglimento: poiché le relative allegazioni sono tardive, il ricorso va rigettato. Niente buoni pasto!


Tutte le notizie