Data: 15/03/2016 19:00:00 - Autore: Temistocle Marasco

di Temistocle Marasco - Inneggiare allo Stato islamico tramite Facebook o altri social network determina la revoca del permesso di soggiorno. Lo ha stabilito il TAR del Lazio in una recente sentenza [1]

La prevenzione al terrorismo e la necessit� di tutelare l'ordine e la pubblica sicurezza impongono di valutare con attenzione qualsiasi comportamento che possa rappresentare un pericolo, anche solo potenziale. L'attivit� di propaganda dello Stato islamico indica una ideologia fortemente radicata nella persona che la mette in atto e, pertanto, deve essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della pericolosit� sociale dell'individuo.

Tale attivit�, per giunta compiuta tramite mezzi di comunicazione potenzialmente idonei a raggiungere un numero illimitato di persone, pu� raccogliere consensi e sfociare in atti di violenza, rappresentando quindi un serio pericolo per la sicurezza del Paese. Ci� giustifica la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio italiano.

Pi� in generale, il permesso di soggiorno � revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato [2] e quando il soggetto viene valutato socialmente pericoloso. La valutazione della pericolosit� sociale necessita comunque di una analisi complessiva della vita della persona, che prenda in considerazione la durata della permanenza nel territorio italiano, del grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo e dei legami con il paese d'origine [3].

Per quel che riguarda, pi� propriamente, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esso � revocato nei seguenti casi [4]:

- se � stato acquisito con l'inganno (si pensi al caso di presentazione di documenti falsi [5]);

- in caso di espulsione;

- quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;

- in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi;

- in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Si ricorda, infine, che il licenziamento del lavoratore extracomunitario non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu� essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit� del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore [6].

[1] T.A.R. Lazio sent. n. 1356 del 1.02.2016.

[2] Art. 5, c. 5 T.U. immigrazione.

[3] T.A.R. Piemonte, sent. 1376 del 29.09.2015. Cons. di Stato, sent. n. 773 del 13.02.2015.

[4] Art. 9, c. 7, T.U. immigrazione.

[5] Cons. di Stato, sent. n 4619 del 2.10.2015.

[6] Art. 22, c. 11, T.U. immigrazione; Cons. di Stato, sent. n. 608 del 6.02.2015.



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