|
Data: 15/03/2016 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'art. 1917 del codice civile dispone, al comma terzo che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse". Infatti, non è raro che a seguito di un sinistro stradale, se permangono incertezze in ordine al responsabile dell'incidente e in assenza di un accordo transattivo tra le parti, si arrivi in sede giudiziale per dirimere il contrasto sorto. Le parti: litisconsorzio necessario e costituzione in giudizioChi agisce in giudizio ha l'onere di citare sia la compagnia assicurativa sia il conducente dell'altro veicolo coinvolto: si tratta, infatti, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, pertanto parte attrice sarà tenuta a notificare l'atto di citazione a tutti i litisconsorti altrimenti il giudizio non potrà proseguire e rischierà l'estinzione. Il danneggiato chiamato in giudizio non è tuttavia obbligato a costituirsi potendo rimanere contumace essendosi già costituita l'assicurazione per contestare la domanda attorea: poiché questa sostanzialmente sorregge le ragioni del danneggiato, quest'ultimo può ritenere tale intervento sufficiente, non avendo altro da aggiungere alle difese promosse dalla compagnia assicuratrice. Per prudenza non è inusuale, tuttavia, che l'assicurato decida di assumere il ruolo di parte processuale effettiva, costituendosi in giudizio con il supporto di un avvocato. Come premesso, in tal caso il codice civile assume che l'assicuratore sia tenuto a pagare le spese sostenute per resistere all'azione, nel limiti del quarto della somma assicurata, con l'eventualità di una ripartizione proporzionale al rispettivo interesse se al danneggiato è dovuta una somma superiore al capitale assicurato. Spese del procedimento civileSul tema della ripartizione delle spese sopportate dall'assicurato, la giurisprudenza è intervenuta più volte. Con la sentenza n. 5479/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917, terzo comma, cod. civ. è ammissibile solo se la sua attività processuale abbia una qualche utilità per entrambe le parti. Il rimborso va invece escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. Negli altri casi, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa: essendo finalizzata all'obbiettivo e imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo, ne consegue che l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal codice civile, anche nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione (Cass. sent. n. 19176/2014). Spese del procedimento penaleIn sede penale, la giurisprudenza ha evidenziato l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dalle spese erogate per resistere in giudizio all'azione del danneggiato, ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale: pertanto quanto disposto dall'art. 1917, comma 3, cod. civ. trova un limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Pertanto, l'assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile, ed è escluso in caso contrario (senza costituzione di parte civile del danneggiato e definito con declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela).
|
|