Data: 09/12/2004 - Autore: www.laprevidenza.it
Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 stabilisce: "Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto pu� essere fatto valere. Le indennit� una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennit� di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato". 2. Sulla materia, una consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis: sentenze n. 57, 58, 66, 67, 92, 93, 104, 107 e 116 del 2004) ha precisato i seguenti principi, che peraltro sembrano derivare senza difficolt� dalla lettera e dalla ratio della disposizione appena riportata: I) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, costituisce una disciplina speciale che prevale su quella generale civilistica: a quest'ultima pu� farsi pertanto ricorso solo per gli aspetti non disciplinati dalle normativa speciale. Affermare che la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. ha natura "ordinaria", e quindi tendenzialmente generale, non risulta d'altra parte significativo, poich� lo stesso art. 2946 c.c. fa espressamente "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente". II) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 si articola sull'indicazione del tipo di prestazioni soggette a prescrizione quinquennale (assegno, stipendio o pensione) e del tipo di quelle soggette invece a prescrizione decennale ("le indennit� una volta tanto che tengono luogo di pensione" e "le indennit� di licenziamento"): per ragioni di chiarezza e di semplificazione amministrativo-contabile della materia, il legislatore ha infatti posto una disciplina speciale unitaria ed organica che prescinde dalla diversa natura delle "pensioni". III) Tra le "pensioni" disciplinate dalla normativa speciale rientrano pertanto anche le pensioni c.d. tabellari, spettanti in relazione ad eventi lesivi dell'integrativa fisica occorsi durante la prestazione del servizio militare di leva, e le pensioni di guerra: se il legislatore avesse inteso invece riservare a queste pensioni un termine di prescrizione decennale anzich� quinquennale, le avrebbe infatti menzionate insieme con le "indennit�" indicate al terzo comma. IV) D'altra parte, ritenere che le pensioni tabellari e/o le pensioni di guerra siano soggette ad un termine di prescrizione decennale in ragione della loro natura risarcitoria, o pi� precisamente indennitaria, comporterebbe un'ingiustificata differenziazione anche rispetto al "diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito" (art. 2947 comma 1 c.c.) e al diritto a "tutto ci� che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi� brevi" (art. 2948 n. 4 c.c.): trattasi infatti di diritti per i quali � pur sempre prevista una prescrizione quinquennale. V) Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, si applica non solo ai ratei di pensione ma anche agli emolumenti, in particolare le indennit� integrative speciali e le tredicesima mensilit�, che degli stessi ratei sono componenti o accessori. VI) Poich� la disposizione speciale del citato art. 2 stabilisce espressamente che "la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento", per il dies a quo del termine di prescrizione non pu� farsi riferimento ad altre disposizioni: in particolare, non rileva il diverso principio stabilito dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, che per le pensioni a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevede invece che il termine di prescrizione quinquennale si applichi solo alle "rate di pensione non riscosse" e per� gi� liquidate. (Corte dei Conti, II� sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n� 340)
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