Data: 20/03/2016 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Uno sfortunato bambino di appena 28 mesi � stato colpito da uno scooter in sosta, caduto improvvisamente. Ma per il Tribunale di Perugia tale circostanza non genera in capo all'assicurazione alcun obbligo di risarcimento. Il motivo? Non � configurabile una responsabilit� da circolazione stradale se il danno prodotto da un veicolo in sosta non � ricollegabile a un fatto di circolazione del veicolo, a un atto di questo o a un'inosservanza di prescrizione di divieti o obblighi di guida.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza numero 889/2015, in sostanza, perch� si attivi il meccanismo di cui all'articolo 2054 c.c. � imprescindibile che il fatto dannoso possa essere ricollegato causalmente alla condotta degli utenti della strada e che tale condotta possa essere ricondotta alle previsioni normative che regolano l'uso delle aree pubbliche o di uso pubblico sotto il profilo della circolazione dei veicoli o dei pedoni.

Se tale collegamento causale manca, l'obbligazione risarcitoria del danno prodotto dal veicolo in sosta rientra nella previsione di cui all'articolo 2051 del codice civile.

Cos�, nel caso di specie, dato che il sinistro era avvenuto in una strada aperta al pubblico e che la mamma si era allontanata dal bambino, � proprio alla donna che deve essere addebitata, per omessa vigilanza, la prevalente responsabilit� per l'incidente occorso al piccolo.

L'altra parte di responsabilit�, minore, va invece riconosciuta al proprietario dello scooter, che non aveva utilizzato il cavalletto ma aveva solo appoggiato il proprio mezzo al muro.

E l'assicurazione? Non c'entra niente in mancanza, appunto, di responsabilit� da circolazione stradale.

Il Tribunale di Perugia conferma la decisione gi� presa dal Giudice di pace: la mamma del piccolo non ha diritto ad alcun risarcimento dalla Compagnia per quanto occorso al figlioletto.


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