Data: 16/03/2016 19:17:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La disciplina circa la vessatoriet� delle condizioni generali del contratto, art. 1341 c.c., non trova applicazione nel caso venga stipulato tra locatore e conduttore un negozio individuale ai sensi della legge 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, nella sentenza n. 11866/2015, pronunciata a seguito di un'opposizione a decreto ingiuntivo.
Al ricorrente, conduttore, era stato ingiunto di pagare una somma a titolo di rimborso spese condominiali versate dal locatore al condominio.
L'uomo eccepisce dinnanzi al giudice ambrosiano la vessatoriet� di una clausola del contratto di locazione lamentandone la nullit� e l'inefficacia in quanto non sottoscritta: si tratta dell'art. 8, con cui � posto a suo carico il compenso dell'amministratore condominiale e il premio della polizza assicurativa del fabbricato.
La domanda, tuttavia, non merita accoglimento secondo il Tribunale: il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, trova infatti la sua fonte normativa nella legge 431/98 e da ci� discende la non applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., come richiesto dal ricorrente.
La disposizione codicistica, infatti, si applica ai contratti che contengono condizioni generali, ossia clausole che sono destinate a valere per una serie indeterminata di rapporti e che perci� hanno la caratteristica di essere state predisposte unilateralmente e preventivamente da uno dei contraenti.
Quanto premesso, pertanto, impedisce che la disciplina sulla vessatoriet� delle condizioni generali di contratto trovi applicazione in caso di contratti individuali, come � quello in questione, poich� relativo a un unico rapporto di locazione.
Ci� determina l'infondatezza, secondo il Tribunale, dell'eccezione di nullit� e inefficacia dell'art. 8 del contratto avanzata dal ricorrente.

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