|
Data: 19/04/2016 18:10:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non possono essere pretesi dalla banca interessi non pattuiti dal correntista dopo che il suo conto sia stato chiuso per volontà dello stesso istituto di credito. Nonostante il massimo scoperto sia stato superato, in quanto il conto è stato gestito da un terzo delegato da parte attrice, la banca sarà tenuta a ricalcolare il suo credito, salvi gli interessi legali maturati fino alla pronuncia della sentenza. Indipendentemente dallo scaglione temporale di scadenza degli interessi (semestrale o trimestrali), va applicato l'art. 1283 c.c. sull'anatocismo, che vieta la capitalizzazione degli stessi. Lo ha chiarito il Tribunale di Taranto, sentenza 1/2016, accogliendo parzialmente l'opposizione di un correntista avvero il decreto ingiuntivo con cui la banca gli ha imposto il pagamento di una somma a saldo maturata sul conto corrente a lui intestato: il ricorrente aveva lasciato la gestione del conto a un terzo da lui delegato, ma costui aveva superato il massimo scoperto provocandone la chiusura per volere della stessa banca. Il ricorrente, tuttavia, ritiene illegittima la pretesa dell'istituto creditizio che, al saldo notificato nel 2010, aggiunge addebiti di costi, interessi, spese e competenze maturate a seguito della data di chiusura. La banca eccepisce, invece, l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, poiché il rapporto è stato regolato da condizioni pattuite per iscritto, senza che siano mai stati addebitati interessi passivi oltre il tasso-soglia (L. 108/96) e con una capitalizzazione trimestrale applicata con condizione di reciprocità. Doglianze solo parzialmente esatte secondo il giudice pugliese: ciò che viene contestato dal correntista non è il saldo richiesto all'atto di chiusura del conto, ma la rimanente cifra maturata a seguito del recesso dell'istituto di credito, in quanto sarebbe in tal caso applicabile l'art. 1283 c.c. Come confermato dalla CTU, nell'ammontare richiesto sono riscontrabili spese non negoziate per iscritto e che, pertanto, devono essere sottratte dal saldo debitorio. Non è possibile, per il Tribunale, applicare un meccanismo integrativo ex art. 1339 c.c. (Inserzione automatica di clausole), poiché la clausola originaria, che prevede capitalizzazioni, trimestrali o con diversa periodicità, va dichiarata nulla in quanto anatocistica. Accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo e accertata la nullità parziale del contratto, nella parte in cui prevede la capitalizzazione degli accessori passivi, l'attore deve, tuttavia, essere condannato a pagare il saldo accertato dalla CTU a cui si aggiungono gli interessi legali maturati fino al giorno della sentenza. Compensate le spese di giudizio per due terzi.
|
|